Art. 272.

Art. 272.

Decisione delle questioni relative all'intervento

Le questioni relative all'intervento sono decise dal collegio insieme col merito, salvo che il giudice istruttore disponga a norma dell'articolo 187 secondo comma.

§ 2

Della riunione dei procedimenti

Potrebbero interessarti anche

CAPO II — Dell'istruzione della causa › Sezione IV — Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti