Art. 273.

Art. 273.

Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa

Se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, ne ordina la riunione.

Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire.

CAPO II — Dell'istruzione della causa › Sezione IV — Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti