Art. 387.

Art. 387.

Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile

Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge.

LIBRO SECONDO — DEL PROCESSO DI COGNIZIONE › TITOLO III — DELLE IMPUGNAZIONI › CAPO III — Del ricorso per cassazione › Sezione II — Del procedimento e dei provvedimenti