Art. 388.

Art. 388.

Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito

((Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinchè ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima.

La trasmissione può avvenire anche in via telematica.))

LIBRO SECONDO — DEL PROCESSO DI COGNIZIONE › TITOLO III — DELLE IMPUGNAZIONI › CAPO III — Del ricorso per cassazione › Sezione II — Del procedimento e dei provvedimenti