Art. 388.
Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito
((Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinchè ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima.
La trasmissione può avvenire anche in via telematica.))
LIBRO SECONDO — DEL PROCESSO DI COGNIZIONE › TITOLO III — DELLE IMPUGNAZIONI › CAPO III — Del ricorso per cassazione › Sezione II — Del procedimento e dei provvedimenti