Art. 412-ter.

Art. 412-ter.

Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva

((La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative)).

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