Niente azione ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori per i sindacati dei medici convenzionati (Cass. 698/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 698 del 13 gennaio 2026 (R.G.N. 24411/2023) — Presidente Irene Tricomi, Relatore Roberto Bellè

Il principio di diritto

Il rapporto di lavoro dei medici convenzionati, pur se costituito in vista dell’interesse pubblico di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, è un rapporto libero-professionale parasubordinato che si svolge di regola su un piano di parità con le aziende sanitarie locali e, pertanto, non permette di ravvisare un datore di lavoro. Ne consegue che la legittimazione ad attivare il procedimento per la repressione della condotta antisindacale previsto dall’art. 28 della l. n. 300 del 1970, quale garanzia tipica del rapporto di lavoro subordinato, non può essere estesa alle organizzazioni sindacali dei suddetti professionisti, restando in tal caso esperibili gli ordinari strumenti processuali.

Il fatto

Un’organizzazione sindacale, anche in rappresentanza dei medici convenzionati, agiva ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori nei confronti della Regione Puglia, denunciando come antisindacale la condotta tenuta nelle trattative per l’applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale degli specialisti ambulatoriali del 31 marzo 2020, in particolare per l’asserito inserimento di un’ipotesi sanzionatoria di revoca dell’incarico non prevista dall’accordo. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Bari rigettavano la domanda per difetto di legittimazione. Il sindacato ricorreva per cassazione con due motivi.

La motivazione

Il primo motivo non può essere accolto. La Corte dà continuità a Cass. n. 18975 del 2015: i medici convenzionati sono lavoratori autonomi, ancorché in regime di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3, c.p.c., con fondamento in precise norme di legge (artt. 48 l. n. 833 del 1978 e 8 d.lgs. n. 502 del 1992); il rapporto si svolge su un piano di parità e non consente di individuare un datore di lavoro. Eventuali prerogative del committente previste negli accordi collettivi — come i poteri disciplinari richiamati dalla ricorrente — non bastano, anche per la loro fonte negoziale, a trasformare il rapporto in subordinazione. L’art. 28, del resto, si riferisce ai comportamenti del “datore di lavoro”, parte di un rapporto subordinato che lo Statuto è chiamato a regolare.

La Corte richiama Corte Costituzionale n. 241 del 1975, secondo cui l’esclusione dei lavoratori autonomi dai mezzi di repressione della condotta antisindacale non viola gli artt. 1, 3 e 39 Cost., postulando il principio di eguaglianza parità di trattamento solo a parità di condizioni. Né vi è vuoto di tutela: le associazioni dei medici convenzionati possono sempre ricorrere al giudizio ordinario di cognizione (Cass. n. 12584 del 2002) e, ricorrendone i presupposti d’urgenza, alla tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. È esclusa anche l’estensione ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, che al comma 4 non si applica alle pubbliche amministrazioni.

Il secondo motivo, relativo alla mancata compensazione delle spese, è inammissibile: la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non tenuto a motivarne il mancato esercizio (Cass., Sez. Un., n. 14989 del 2005; Cass. n. 11329 del 2019). La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi.

Implicazioni pratiche

La pronuncia conferma un confine netto: lo strumento speciale e sommario dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori resta precluso alle organizzazioni sindacali del lavoro autonomo parasubordinato, medici convenzionati inclusi. Ciò non significa assenza di tutela contro condotte lesive delle prerogative sindacali, ma incanalamento della stessa nel giudizio ordinario di cognizione e, in caso di urgenza, nel cautelare ex art. 700 c.p.c. Chi intenda reagire a comportamenti dell’ente committente deve dunque scegliere il rimedio corretto sin dall’origine, per non incorrere nel difetto di legittimazione.

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