Art. 505.
Assegnazione
Il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti.
Se sono intervenuti altri creditori, l'assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più, d'accordo fra tutti.
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CAPO I — Dell'espropriazione forzata in generale › Sezione IV — Della vendita e dell'assegnazione