Casa familiare e mantenimento: l’assegnazione tutela l’habitat dei figli, non il coniuge debole (Cass. 23888/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 23888 del 22 luglio 2026 (R.G.N. 13735/2025) — Presidente Laura Tricomi, Relatore Annamaria Casadonte. Provvedimento con dati oscurati ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
Il principio di diritto
L’assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies cod. civ. risponde all’esigenza di tutela dei figli, alla conservazione del loro “habitat” domestico quale centro della vita e degli affetti, e viene meno quando, per vicende sopravvenute, la casa non svolga più tale funzione; non può essere disposta per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali è destinato l’assegno di divorzio. Nella determinazione del mantenimento dei figli, la nascita di ulteriori figli del genitore obbligato incide sulla proporzionale distribuzione delle risorse disponibili.
Il fatto
In sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Cassino confermava l’affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre, assegnava a quest’ultima la casa coniugale e rideterminava il mantenimento della minore in 1.000 euro mensili, respingendo la domanda di assegno divorzile della moglie. La Corte d’appello di Roma, accogliendo il gravame del padre, revocava l’assegnazione della casa — ritenendo non più sussistente l’habitat domestico della minore, poiché madre e figlia si erano stabilite altrove — e riduceva il mantenimento alla misura originaria di 500 euro (rivalutati a 683), valorizzando la nascita di due figli da una nuova relazione del padre. La madre ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La motivazione
Il primo motivo, relativo alla revoca dell’assegnazione della casa, è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.: la Corte territoriale ha applicato il corretto principio interpretativo, secondo cui l’assegnazione tutela l’habitat domestico dei figli e non ha più ragion d’essere quando, per vicende sopravvenute, la casa non svolga più tale funzione (Cass. n. 6706/2000, n. 23501/2023), non potendo servire a sopperire alle esigenze economiche del coniuge debole (Cass. n. 13736/2003). L’accertamento di fatto sulla venuta meno dell’habitat non è riesaminabile in sede di legittimità.
I motivi sul mantenimento sono inammissibili perché non si confrontano con la ratio decidendi: la nascita di due figli dalla nuova relazione del padre incide oggettivamente sulla proporzionale distribuzione delle risorse destinate all’obbligo di mantenimento della prole, circostanza rilevante e non attinta dalle censure (concentrate sulla proposta conciliativa e su profili documentali ritenuti non decisivi). Il motivo sulle spese resta assorbito. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Implicazioni pratiche
La casa familiare segue l’interesse dei figli, non le esigenze economiche del coniuge: se i figli non vi hanno più il centro effettivo di vita, l’assegnazione è revocabile, e la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito non si rimette in discussione in cassazione. Sul mantenimento, la sopravvenienza di nuovi figli dell’obbligato rileva ai fini della proporzionalità e può giustificare la riduzione del contributo. Sul piano dell’impugnazione, i motivi devono colpire l’effettiva ratio decidendi: censure che non si misurano con la ragione portante della decisione sono inammissibili.
Provvedimento integrale: scarica il PDF