Art. 44.
(Commercializzazione di FIA non riservati)
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-bis, 37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di investitori di cui all'articolo 43, e' preceduta da una notifica inoltrata dal gestore ((autorizzato)) alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione. ((133))
2. Alla lettera di notifica e' allegata la seguente documentazione:
a) il prospetto destinato alla pubblicazione;
b) il regolamento o lo statuto del FIA oggetto di commercializzazione;
c) il documento contenente le ulteriori informazioni da mettere a disposizione prima dell'investimento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e delle relative disposizioni di attuazione, da cui risulta l'assenza di trattamenti preferenziali nei confronti di uno o piu' investitori o categorie di investitori.
3. La Consob comunica al gestore che puo' iniziare a commercializzare agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, i FIA indicati nella notifica entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della medesima quando e' verificata la completezza, la coerenza e la comprensibilita' delle informazioni contenute nella documentazione allegata alla lettera di notifica. Il gestore non puo' avviare la commercializzazione agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, prima della ricezione della comunicazione.
4. ((La Consob disciplina)): ((133))
a) la procedura per la notifica prevista dal comma 1;
b) le strutture per gli investitori al dettaglio, non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, che i gestori devono mettere a disposizione in Italia, previste dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE e, in particolare: 1) definisce i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE; 2) stabilisce la lingua utilizzata da tali strutture per lo svolgimento dei compiti di cui al numero 1); 3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo.
5. I gestori ((autorizzati)) di FIA UE e FIA non UE che commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le relative azioni o quote nei confronti di investitori al dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in Italia nei confronti di investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, presentano istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia sui profili di cui alle lettere b) e c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate le seguenti condizioni: ((133))
a) i gestori hanno completato le procedure previste dall'articolo 43;
b) gli schemi di funzionamento e le norme di contenimento e di frazionamento del rischio di tali FIA sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani;
c) la disciplina del depositario di FIA e' equivalente a quella applicabile ai FIA italiani non riservati;
d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente trattamenti preferenziali nei confronti di uno o piu' investitori o categorie di investitori ai sensi dell'articolo 35-decies, comma 1, lettera d), e delle disposizioni dell'UE vigenti che disciplinano la materia;
e) ((…)) i gestori mettono a disposizione in Italia le strutture per gli investitori al dettaglio, non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, previste dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE, in conformita' alle disposizioni regolamentari dettate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, che in particolare: ((133)) 1) determina i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE; 2) stabilisce la lingua attraverso cui tali strutture devono essere fornite; 3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo;
f) le informazioni da mettere a disposizione degli investitori al dettaglio prima dell'investimento risultano complete, coerenti e comprensibili.
6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5.
6-bis. Nel caso in cui i gestori commercializzino in Italia quote o azioni di un FIA UE che investe prevalentemente nelle azioni di una determinata societa', presso i dipendenti di tale societa' o delle sue entita' affiliate nel quadro di regimi di risparmio o di partecipazione dei dipendenti, non sono imposti obblighi aggiuntivi rispetto a quelli applicabili nello Stato membro di origine del FIA. (132)
7. All'offerta al pubblico e all'ammissione alle negoziazioni delle quote o azioni dei FIA commercializzati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla parte IV, titolo II, capo I e titolo III, capo I, e le relative norme di attuazione.
8. Nel caso di FIA soggetti alla disciplina prevista dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I, per la cui offerta l'Italia e' lo Stato membro d'origine, la notifica prevista dal comma 3 si considera effettuata anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 94, comma 3, e la verifica della completezza, coerenza e comprensibilita' delle informazioni contenute nel documento di cui al comma 2, lettera c), e' effettuata nel corso della procedura prevista dall'articolo 95, comma 1, lettera a). La comunicazione prevista dal comma 3 e' effettuata con il provvedimento di approvazione del prospetto.
9. La Consob e la Banca d'Italia esercitano i poteri previsti dagli articoli 6-bis e 6-ter nei confronti degli organismi esteri indicati al comma 5 e dei relativi gestori. A tali soggetti si applica altresi' l'articolo 8. (73) (55)
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AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 4 marzo 2014 , n. 44 ha disposto (con l'art. 15, comma 13) che "Gli articoli 41, comma 2, lettera b), limitatamente all'operativita' negli Stati non UE, e 41-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le relative norme di attuazione, entrano in vigore a decorrere dalla data prevista nell'atto delegato adottato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE. La presente disciplina transitoria si applica anche agli articoli 43 e 44 del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative norme di attuazione, limitatamente alle disposizioni concernenti la commercializzazione di FIA non UE da parte di un gestore o la commercializzazione di FIA italiani o UE da parte di un GEFIA non UE".
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AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. […] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
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AGGIORNAMENTO (132)
Il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 16 aprile 2026".
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AGGIORNAMENTO (133)
Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha disposto (11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 4, lettera a)) che "In deroga a quanto previsto dal comma 3: a) le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 34, comma 4, 36, comma 2, 41-bis, comma 5, 41-ter, comma 3, 42, commi 1, 3 e 4-bis, 42-bis, comma 8, 44, comma 4, 47, comma 3, 48, comma 4, 49, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai procedimenti amministrativi previsti ai sensi dei richiamati articoli avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e le relative disposizioni attuative nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal presente decreto e alle relative disposizioni attuative".
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