Art. 135-bis.
Disciplina delle societa' cooperative
1. ((Alle societa' cooperative non si applicano gli articoli 125-bis, commi 2 e 4, lettera c), 127-bis e 127-quater)). ((133))
2. Restano ferme le altre esclusioni espressamente previste dal presente decreto.
3. Il termine previsto dall'articolo 126-bis, comma 2, ((secondo periodo)), e' ridotto a dieci giorni. (47) ((133))
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AGGIORNAMENTO (47)
Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni recate dall'articolo 1 e dall'articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall'articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013."
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AGGIORNAMENTO (133)
Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "Le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 125-bis, 125-bis.1, 126-bis, 127, 127-ter, 135-bis, 135-undecies, 135-undecies, 135-duodecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano alle assemblee da svolgersi successivamente al 30 settembre 2026. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e le previsioni statutarie adottate in conformita' alle stesse".