Art. 156.

Art. 156.

Determinazione del reddito imponibile

1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, e' calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:

a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;

b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;

c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;

d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata. (123)

((2. Agli effetti del comma 1, sono computati anche i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave e i giorni nei quali la nave e' in disarmo temporaneo o e' locata a scafo nudo))

((235))

3. Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi precedenti non e' ammessa alcuna deduzione. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2024, N. 192)). ((235))

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AGGIORNAMENTO (123)

Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni degli articoli 156 e 160 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta indicati all'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344".

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AGGIORNAMENTO (235)

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".

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