Art. 155.

Art. 155.

Ambito soggettivo ed oggettivo

1. Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo delle navi indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. L'opzione e' irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio, a meno che non sia revocata secondo le modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al terzo periodo si applica al termine di ciascun decennio. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata relativamente a tutte le navi aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la societa' controllante e le controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. (168) (178) (179) (187)

((1-bis. L'opzione non puo' essere esercitata e se esercitata viene meno con effetto dal periodo d'imposta in corso per le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e per le imprese in difficolta' come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.))

((235))

2. L'opzione consente la determinazione dell'imponibile secondo i criteri di cui all'articolo 156 delle navi di cui al comma 1 con un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta destinate all'attivita' di:

a) trasporto merci;

b) trasporto passeggeri;

3. Sono altresi' incluse nell'imponibile le attivita' direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle indicate nelle lettere precedenti svolte dal medesimo soggetto e identificate dal decreto di cui all'articolo 161 ((, a condizione che le entrate totali derivanti dalle predette attivita' non superino il 50 per cento delle entrate totali di ciascuna nave ammissibile. I trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo sono inclusi, nel rispetto dei limiti di cui al primo periodo, nell'imponibile a condizione che siano venduti insieme alla prestazione di trasporto marittimo. Il trasporto terrestre di container e', in ogni caso, escluso dall'imponibile)). ((235))

((3-bis. In conformita' a quanto previsto dagli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, il livello massimo di aiuto conseguente all'esercizio dell'opzione, tenuto conto anche di altre misure di aiuto per le attivita' di trasporto marittimo, non eccede l'azzeramento delle imposte, delle tasse e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e dell'imposta sul reddito delle societa' per le attivita' di trasporto marittimo.))

((235))

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AGGIORNAMENTO (168)

Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

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AGGIORNAMENTO (178)

Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 ha disposto (con l'art. 7-quater, comma 30) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

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AGGIORNAMENTO (179)

Il D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 221 ha disposto: – (con l'art. 6, comma 4) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. medesimo; – (con l'art. 7, comma 1) che "L'opzione di cui all'articolo 155, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' efficace per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, sulle navi, che non imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario"; – (con l'art. 9, comma 2) che "L'efficacia del presente decreto, limitatamente alle disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese, e' subordinata alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato".

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AGGIORNAMENTO (187)

La L. 20 novembre 2017, n. 167 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Dal periodo d'imposta a decorrere dal quale entra in vigore il decreto di cui al comma 3 del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 155, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai soggetti residenti e ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dall'articolo 317 del codice della navigazione e dall'articolo 426 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328".

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AGGIORNAMENTO (235)

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".

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