Datteri di mare e disastro ambientale: dopo il concordato in appello non si può ricorrere, e l’interpretazione delle intercettazioni resta questione di fatto (Cassazione Penale 21982/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 21982 del 15 giugno 2026 (R.G.N. 28287/2025) — Presidente Luca Ramacci, Relatore Aldo Aceto
Il principio di diritto
Avverso le sentenze che, in accoglimento del concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminano la pena, non è consentito il ricorso per cassazione (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.), salvo il caso della pena illegale: con il concordato l’imputato rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla pena e propone egli stesso quella ritenuta adeguata, sicché, in caso di accoglimento, non può dolersi né del mancato esame dei motivi rinunciati né dell’entità della pena proposta e accettata. L’interpretazione del contenuto delle intercettazioni costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità o del travisamento della prova; chi non deduce il travisamento, ma si limita a contestare il governo logico delle prove, non supera il vaglio di legittimità.
Il fatto
Alcuni imputati erano stati condannati per il delitto di disastro ambientale (art. 452-quater cod. pen.) per l’estrazione e la commercializzazione del “dattero di mare” — specie protetta — mediante la demolizione di scogliere frangiflutti, con grave danno alla biodiversità e alterazione grave e irreversibile dell’ecosistema marino in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa in giudizio abbreviato, aveva rideterminato in diminuzione la pena, confermando nel resto.
Gli imputati ricorrevano per cassazione: alcuni avevano concordato la pena in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.; un altro deduceva il vizio di motivazione sulla prova della condotta e sull’elemento soggettivo, contestando l’interpretazione delle conversazioni intercettate e negando il proprio coinvolgimento, oltre alla presenza di scogliere nel luogo di pesca.
La motivazione
I ricorsi sono inammissibili. Per gli imputati che avevano concordato la pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., il ricorso non è ammesso ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: avendo rinunciato ai motivi diversi da quelli sulla pena e proposto essi stessi la pena, non possono dolersi del mancato esame dei motivi rinunciati né dell’entità della sanzione, non trattandosi di pena illegale.
Quanto all’imputato che contestava la responsabilità nel merito, la Corte ricorda che l’interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito (Sez. Un. n. 22471/2015, Sebbar), sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o travisamento della prova, ossia quando il contenuto sia stato indicato in modo difforme dal reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile. Il ricorrente non aveva dedotto il travisamento, limitandosi a contestare il governo logico delle prove, e non aveva neppure censurato la sussistenza oggettiva del disastro, accertata dal primo giudice sulla scorta della perizia. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
Chi concorda la pena in appello ex art. 599-bis rinuncia a rimettere in discussione il merito: la sentenza che recepisce l’accordo non è ricorribile in cassazione, salvo il caso della pena illegale. Chi invece punta a ribaltare la condanna sul piano probatorio deve sapere che l’interpretazione delle intercettazioni è terreno del giudice di merito: in sede di legittimità non basta proporre una lettura alternativa delle conversazioni o contestarne il “governo logico”, ma occorre dedurre uno specifico travisamento della prova, decisivo e incontestabile. E non si può concentrare il ricorso su profili marginali ignorando la ratio decidendi centrale — qui la prova oggettiva del disastro ambientale.
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