Cartella di pagamento: il difetto di procura del direttore generale dell’agente della riscossione non annulla la sentenza sulla pretesa (Cass. trib. 21054/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 21054/2026 del 21 giugno 2026 (adunanza camerale del 26 febbraio 2026, R.G.N. 8224/2025) — Presidente Lucio Luciotti, Relatrice Raffaella Brogi.

Il principio di diritto

«Nel giudizio tributario instaurato a seguito dell’impugnazione della cartella di pagamento, il difetto di legitimatio ad processum del direttore generale della società esercente il servizio di riscossione — conseguente alla mancata produzione della procura rilasciata dal presidente della società stessa — può determinare, ove eccepito tempestivamente e in modo specifico dalla controparte, l’inammissibilità delle controdeduzioni depositate dalla parte resistente e ripercuotersi sulla liquidazione delle spese in caso di soccombenza del contribuente, ma non comporta, di per sé, la nullità della sentenza anche nella parte in cui si pronunci sulla legittimità della pretesa impositiva indicata nell’atto impositivo impugnato, a meno che la decisione non risulti fondata su eccezioni cd. in senso stretto sollevate dalla parte carente di legittimazione processuale».

Il fatto

Una società contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 (anno d’imposta 2018). Le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (Agrigento e Sicilia) rigettavano. La contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi, deducendo in particolare il difetto di legittimazione processuale del direttore generale della società di riscossione — per la mancata produzione della procura rilasciatagli dal presidente — e la conseguente inammissibilità della costituzione in giudizio dell’agente della riscossione.

La motivazione

Il primo motivo è infondato quanto alla censura di “motivazione apparente” (il vizio di insufficiente motivazione è uscito dall’ambito dell’art. 360 c.p.c. dopo la riforma del 2012: Cass. Sez. U n. 8053/2014), ma è fondato quanto all’ultrapetizione, con nullità parziale della sentenza nella parte in cui si è pronunciata su questioni non prospettate dalle parti.

I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, sono fondati nei termini precisati. Vale il principio per cui la persona fisica che conferisce il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare la propria qualità quando il potere rappresentativo risulta da atti soggetti a pubblicità legale, spettando ai terzi la prova negativa; solo quando il potere abbia origine da un atto non soggetto a pubblicità legale incombe a chi agisce l’onere di riscontrarlo, a condizione che la contestazione della controparte sia tempestiva e specifica (Cass. Sez. U n. 20596/2007; Cass. n. 20387/2015; n. 15914/2025; n. 11255/2026). Nella specie la contribuente aveva eccepito tempestivamente e in modo specifico il difetto. Tale carenza, tuttavia, incide sulla costituzione dell’agente della riscossione e sulle spese di lite, ma non sulla validità della sentenza quanto alla pretesa impositiva, salvo che la ratio decidendi fosse fondata su eccezioni in senso stretto sollevate dalla parte carente di legittimazione — profilo non censurato. Di qui il principio di diritto. Il quarto motivo è manifestamente infondato: la cartella da controllo automatizzato ex art. 36-bis non presuppone un autonomo atto impositivo, sicché non vi è nullità derivata, e la comunicazione preventiva non è necessaria quando la pretesa deriva dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione (Cass. n. 33344/2019). La sentenza è cassata, nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia.

Implicazioni pratiche

Contestare il difetto di procura del direttore generale dell’agente della riscossione può travolgere la sua costituzione in giudizio e incidere sulle spese, ma non basta ad annullare la sentenza sulla fondatezza della pretesa tributaria, salvo che la decisione poggi su eccezioni in senso stretto sollevate proprio dalla parte priva di legittimazione. Perché la censura sia efficace occorre un’eccezione tempestiva e specifica. Sul merito resta ferma la legittimità della cartella da controllo automatizzato ex art. 36-bis anche senza comunicazione preventiva, quando riguarda somme dichiarate e non versate.

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