Art. 187 cod. strada: per attivare gli accertamenti tossicologici basta il ragionevole sospetto ex ante, non la prova dell’alterazione (Cass. pen. 21284/2026)
Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza n. 21284 del 10 giugno 2026 (R.G.N. 6026/2026) — Presidente Salvatore Dovere, Relatore Alessandro Ranaldi.
Il principio di diritto
“La disciplina dell’art. 187 cod. strada consente agli operanti di sottoporre il conducente ad accertamenti tossicologici allorché sussistano elementi idonei a ingenerare un ragionevole sospetto di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti, non essendo richiesta, in tale fase, la prova dello stato di alterazione, ma soltanto la presenza di indici sintomatici apprezzabili secondo un criterio di ragionevolezza ex ante” (Cass. pen. Sez. IV, sent. n. 21284/2026).
Il fatto
Il GIP del Tribunale di Livorno, all’esito del rito abbreviato, assolve un imputato dal reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti ex art. 187 cod. strada “perché il fatto non sussiste”, ritenendo assenti ragionevoli motivi per credere che il conducente fosse sotto l’effetto di sostanze: gli indici sintomatici rilevati — agitazione, tono elevato della voce, dilatazione pupillare — sono giudicati congetturali, compatibili anche con uno stato di stress o di irritazione. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Firenze ricorre per cassazione, deducendo violazione di legge ed errata valutazione delle prove, oltre a motivazione apparente o contraddittoria.
La motivazione
La Corte accoglie il secondo motivo, di carattere assorbente. Il giudice di merito è incorso in un vizio logico-giuridico, sovrapponendo il piano probatorio — necessario per l’affermazione di responsabilità — al diverso e più limitato livello indiziario richiesto per attivare gli accertamenti. L’art. 187 cod. strada esige, in quella fase, solo un ragionevole sospetto ex ante, parametrato alla prospettiva dell’operatore di polizia che valuta la situazione concreta secondo un canone di plausibilità e non di certezza — analogo a quello di altre valutazioni urgenti di polizia giudiziaria, come l’arresto in flagranza. Il reato è configurabile quando sussista il ragionevole motivo di ritenere il conducente sotto l’effetto di sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili a motivare l’obbligo di analisi (Sez. 4 n. 12197/2017, Taglialatela; conf. n. 24291/2025 e n. 24914/2019). La motivazione impugnata è carente proprio su questo punto: pur qualificando come congetturali gli elementi rilevati — tra cui la presenza di involucri vuoti di cellophane nell’auto — non indica quali ulteriori e diversi indici, non meramente ipotetici, avrebbero dovuto essere acquisiti, risolvendosi in una valutazione apodittica e non verificabile. La Corte annulla con rinvio al Tribunale di Livorno, in diversa persona fisica.
Implicazioni pratiche
La pronuncia distingue nettamente la soglia per attivare l’accertamento dalla soglia per la condanna. Ai fini del reato di rifiuto ex art. 187, comma 5, cod. strada, la legittimità della richiesta degli operanti si misura ex ante, sulla base di indici sintomatici apprezzabili secondo ragionevolezza, non sulla prova dello stato di alterazione. Il giudice che pretende, in quella fase, un livello dimostrativo proprio della prova incorre in vizio di motivazione. Resta però l’onere degli operanti di esplicitare gli elementi sintomatici posti a base della richiesta; e, per la difesa, il terreno di contestazione si sposta sull’effettiva apprezzabilità e non pretestuosità di quegli indici, valutati nel contesto concreto.
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