Interposizione illecita di manodopera: senza stabilità del rapporto con l’interposto, la prescrizione dei crediti decorre dalla cessazione (Cass. 22650/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 22650/2026, pubblicata il 3 luglio 2026 (R.G.N. 17907/2023) — camera di consiglio del 9 giugno 2026, Presidente Margherita Leone, Relatore Francescopaolo Panariello.
Il principio di diritto
“In tema di interposizione illecita di manodopera, ai fini della decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi la sussistenza di un regime di stabilità del rapporto va accertata in relazione al rapporto come formalmente e in concreto intercorso con il soggetto interposto, sulla base delle concrete modalità, anche soggettive, di svolgimento del rapporto, senza che assumano rilievo la disciplina che l’avrebbe regolato ove fosse sorto ab initio con il datore di lavoro effettivo, ovvero la qualificazione giuridica poi attribuita in sede giudiziale, sia pure con efficacia retroattiva; in mancanza di un regime di stabilità, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto.”
Il fatto
Un lavoratore, formalmente dipendente di una società cooperativa con qualifica di operaio facchino sin dal 1994, deduceva di aver sempre lavorato in favore di una società per azioni (una banca), quale datrice di lavoro interposta e reale beneficiaria delle prestazioni. Adiva il Tribunale di Roma per l’accertamento di un’interposizione vietata di manodopera e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’interponente. Il Tribunale accoglieva le domande; la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame della società, rilevando in particolare che, mancando un regime di stabilità del rapporto fittizio con la cooperativa, la prescrizione non poteva che decorrere dalla cessazione del rapporto, e che non era stata provata la conclusione di genuini contratti di appalto con la cooperativa. La società ricorreva per cassazione.
La motivazione
Il ricorso è respinto. Nei rapporti costituiti in violazione del divieto di intermediazione e interposizione di manodopera, la verifica del regime applicabile — rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi — va effettuata sulla base delle concrete modalità, anche soggettive, di svolgimento del rapporto come intercorso con il soggetto interposto, senza che assumano rilievo la disciplina che lo avrebbe regolato ove sorto ab initio con il datore di lavoro effettivo, né la qualificazione giuridica attribuita in sede giudiziale con efficacia retroattiva. Nella specie, mancando un regime di stabilità nel rapporto formalmente instaurato con la cooperativa, il termine di prescrizione non era decorso. È inoltre inammissibile, perché attinente al merito, il motivo relativo all’efficacia probatoria dei documenti prodotti per dimostrare l’esistenza dei contratti di appalto, negata dalla Corte territoriale.
Esito: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese.
Implicazioni pratiche
La pronuncia è rilevante per il contenzioso su appalti non genuini, somministrazione irregolare e interposizione di manodopera. Il punto pratico riguarda la prescrizione dei crediti retributivi: quando il rapporto formale con l’interposto (cooperativa, appaltatore fittizio) è privo di un regime di stabilità, la prescrizione non corre durante il rapporto ma decorre dalla sua cessazione. Ciò amplia in concreto la tutela del lavoratore, che può recuperare differenze retributive maturate in un lungo arco temporale. Per il datore interponente, la difesa fondata sull’intervenuta prescrizione va misurata sulle reali caratteristiche del rapporto con l’interposto, non sulla disciplina astratta che avrebbe governato un rapporto diretto. Sul piano probatorio, chi invoca la genuinità dell’appalto deve dimostrarne l’effettiva conclusione e il contenuto: l’indisponibilità dei contratti, se non colmata da prova testimoniale puntuale o da presunzioni adeguatamente allegate, si risolve a suo carico.
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