Danno da emotrasfusione: l’indennizzo ex l. 210/1992 si detrae anche dai ratei futuri, ma con la morte del danneggiato lo scomputo si ferma al già percepito (Cass. civ. 22634/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Terza civile, ordinanza n. 22634/2026, pubblicata il 2 luglio 2026 (R.G.N. 10198/2023) — camera di consiglio del 16 aprile 2026, Presidente Antonietta Scrima, Relatrice Francesca Fiecconi.

Il principio di diritto

In tema di danni da emotrasfusione, l’indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992, pur avendo natura assistenziale, va detratto dal risarcimento del danno in applicazione della regola della compensatio lucri cum damno, per evitare una duplicazione di attribuzioni riferibili al medesimo fatto lesivo. La compensazione si estende anche alle prestazioni periodiche future, se determinate o oggettivamente determinabili in base a elementi certi, gravando il relativo onere sulla parte che invoca lo scomputo (art. 2697 cod. civ.). Tuttavia, in caso di morte del danneggiato, l’indennizzo può essere scomputato dalle somme liquidabili agli eredi solo in relazione a quanto già percepito dal de cuius alla data del decesso, e non ai ratei futuri, poiché con la morte del beneficiario cessa l’obbligo di corresponsione e il danneggiante ne trarrebbe altrimenti inammissibile vantaggio.

Il fatto

Una persona conveniva il Ministero della Salute per il risarcimento dei danni da contagio da HCV, contratto a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto durante ricoveri ospedalieri, imputando l’evento all’omessa vigilanza ministeriale. Il Tribunale di Bari rigettava per prescrizione; la Corte d’appello riformava, condannando il Ministero al risarcimento (euro 326.761,00) e disponendo lo scomputo, a titolo di compensatio, dei soli importi già percepiti come indennizzo ex l. n. 210/1992 fino alla decisione, escludendo i ratei futuri per difetto di prova della loro determinabilità. Il Ministero ricorreva per cassazione con un unico motivo. Nelle more del giudizio di legittimità la controricorrente decedeva (30 marzo 2026), evento segnalato dalla difesa.

La motivazione

Il motivo è fondato. La compensazione tra indennizzo ex l. n. 210/1992 e risarcimento opera non solo per le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche per quelle da percepire in futuro, se riconosciute e determinabili: la determinabilità deriva dall’applicazione di un parametro normativo (la categoria tabellare di ascrivibilità dell’infermità), sicché, fermo l’onere di allegazione della avvenuta liquidazione, il giudice di merito deve attivarsi anche ex art. 213 cod. proc. civ. per acquisire le informazioni presso le autorità amministrative (Cass. n. 25947 del 2025). La Corte territoriale aveva correttamente scomputato i ratei già maturati, ma aveva errato nel non considerare la determinabilità dei ratei futuri.

Il decesso della danneggiata (30 marzo 2026) rende definitiva la quantificazione dell’ulteriore indennizzo detraibile: nella memoria della difesa sono stati quantificati i ratei percepiti dall’1/9/2021 al 30/3/2026 (euro 48.457,82). Il giudice del rinvio dovrà attenersi al principio per cui, in caso di morte del danneggiato, l’indennizzo si scomputa dalle somme dovute agli eredi solo per quanto già percepito dal de cuius fino al decesso, e non per i ratei futuri, perché con la morte cessa l’obbligo di corresponsione (arg. ex Cass. n. 32916 del 2022).

Esito: accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

Indicazioni pratiche per il contenzioso risarcitorio da emotrasfusione (e, più in generale, per i danni alla salute con indennizzo ex l. n. 210/1992). Primo: l’indennizzo si detrae dal risarcimento anche per i ratei futuri, purché determinabili in base alla categoria tabellare; chi difende l’amministrazione debitrice ha interesse a documentare l’avvenuta liquidazione e a sollecitare l’acquisizione ex art. 213 cod. proc. civ. Secondo: il decesso del danneggiato segna un limite netto— i ratei successivi alla morte non si scomputano, perché l’obbligo indennitario cessa e il danneggiante non può avvantaggiarsi del proprio illecito. Terzo: per gli eredi, la compensatio opera solo sul già percepito dal loro dante causa.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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