Incarichi extra non autorizzati e mancato riversamento dei compensi: la giurisdizione e della Corte dei conti (Cass. SU 23035/2026)

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 23035/2026, pubblicata il 10 luglio 2026 (R.G.N. 10763/2025) – camera di consiglio del 12 maggio 2026, Primo Presidente f.f. Raffaele Gaetano Frasca, Relatrice Carla Ponterio.

Il principio di diritto

Rientra nella giurisdizione della Corte dei conti l’azione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 promossa dal Procuratore contabile nei confronti del dipendente pubblico che, avendo svolto incarichi extra-istituzionali non autorizzati, abbia omesso di versare all’amministrazione di appartenenza i relativi compensi: in tal caso la domanda trova giustificazione nel danno erariale conseguente alla violazione del dovere di chiedere l’autorizzazione e del correlato obbligo di riversamento, e ha ad oggetto un illecito da attività extraistituzionale, distinto dall’azione della pubblica amministrazione per il mero recupero del corrispettivo, spettante al giudice ordinario. Il dipendente collocato fuori ruolo mantiene il rapporto organico con l’amministrazione e resta soggetto al regime delle incompatibilità.

Il fatto

La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio un dirigente del Ministero delle Infrastrutture, collocato fuori ruolo per l’incarico di Commissario straordinario, per averlo condannare al versamento dei compensi percepiti – nel periodo 2009-2014 – per incarichi extra-istituzionali svolti senza autorizzazione e non riversati all’amministrazione (art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001). Il dirigente eccepiva il difetto di giurisdizione contabile, sostenendo di essere stato in aspettativa senza assegni. La Corte dei conti, in primo grado e in appello, affermava la propria giurisdizione e condannava al risarcimento del danno erariale, rideterminandone l’importo. Il dirigente ricorreva per cassazione con un unico motivo, per motivi di giurisdizione; la Procura generale contabile resisteva.

La motivazione

Il ricorso non e fondato. Le Sezioni Unite distinguono: la domanda della pubblica amministrazione volta a ottenere dal dipendente il mero versamento dei corrispettivi percepiti per un incarico non autorizzato appartiene al giudice ordinario, avendo natura sanzionatoria; rientra invece nella giurisdizione contabile l’azione promossa dal Procuratore della Corte dei conti, che ha ad oggetto il danno erariale conseguente alla violazione del dovere di chiedere l’autorizzazione e del conseguente obbligo di riversamento (illecito da attività extraistituzionale, anche se quantificato nei compensi non autorizzati). Il comma 7-bis dell’art. 53, introdotto nel 2012, non e innovativo ma in rapporto di continuità regolativa con l’orientamento già consolidato. Nel caso, il dirigente, nominato Commissario straordinario ex art. 20 d.l. n. 185/2008 e formalmente collocato fuori ruolo, ha mantenuto il rapporto organico con l’amministrazione e gli obblighi propri del dipendente pubblico, restando soggetto al regime delle incompatibilità ex art. 53 d.lgs. n. 165/2001: sussiste dunque il presupposto della giurisdizione contabile.

Esito: la Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e conferma la giurisdizione della Corte dei conti; da atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Implicazioni pratiche

La pronuncia ribadisce il criterio di riparto in tema di incarichi extra-istituzionali non autorizzati dei dipendenti pubblici. Occorre distinguere due azioni: quella con cui l’amministrazione chiede il mero recupero dei compensi (giudice ordinario) e quella con cui il Procuratore contabile fa valere il danno erariale da violazione degli obblighi di autorizzazione e riversamento (Corte dei conti). Per il dirigente collocato fuori ruolo – anche come commissario straordinario – resta fermo il rapporto organico con l’amministrazione e, con esso, il regime delle incompatibilità: la formale posizione di fuori ruolo non equivale a un distacco che sottragga ai relativi obblighi. Un chiarimento utile per chi gestisce incarichi pubblici e per la difesa in giudizi di responsabilità erariale.

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