Il rimborso forfetario dell’avvocato è spesa, non compenso: niente privilegio ex art. 2751-bis c.c. (Cass. 1138/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 1138 del 20 gennaio 2026 (R.G.N. 18287/2022) — Presidente Alberto Pazzi, Relatore Filippo D’Aquino
Il principio di diritto
Il rimborso forfetario di cui all’art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014, pur essendo commisurato per relationem all’importo del compenso per attività giudiziale spettante al difensore a termini dell’art. 2, comma 1, del medesimo d.m., costituisce spesa non specificamente inerente all’attività giudiziale prestata e, in quanto tale, non è assimilabile al compenso professionale, per cui non può godere del privilegio di cui all’art. 2751-bis cod. civ.
Il fatto
Un avvocato chiedeva l’ammissione al passivo di una società in amministrazione straordinaria per i compensi di attività professionale svolta in due giudizi davanti al giudice del lavoro. In sede di opposizione allo stato passivo, il Tribunale di Tivoli riteneva provato il mandato e le prestazioni, liquidava i compensi in base al d.m. n. 55/2014 — qualificando le controversie di valore indeterminabile e di particolare complessità — e riconosceva il privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. anche alle spese di trasferta e al rimborso forfetario.
L’Amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, contestando la motivazione apparente sulla complessità delle cause e l’estensione del privilegio a voci diverse dal compenso.
La motivazione
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo: la motivazione sul giudizio di “particolare complessità” e sul valore indeterminabile è al di sotto del cosiddetto minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014). Il Tribunale ha richiamato genericamente “gli atti processuali e i relativi provvedimenti” senza riportarne il contenuto neppure per stralci, mentre la motivazione deve dar conto degli atti esaminati per rendere percepibile il percorso logico seguito (Cass. n. 12664/2012).
Il terzo motivo è fondato: il privilegio generale mobiliare dell’avvocato ex art. 2751-bis c.c., quanto all’attività giudiziale, copre le sole voci qualificabili come compenso e non le spese, il cui credito non è riconducibile alla nozione di retribuzione del professionista (Cass. n. 6849/2011; n. 13849/2019). Lo stesso vale per il rimborso forfetario delle spese generali (art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014): pur commisurato a forfait sui compensi, resta una componente delle spese giudiziali, attinente a costi di carattere generale dello studio (Cass., Sez. U., n. 31030/2019), e — non essendo qualificabile come compenso — non gode del relativo privilegio.
Su queste basi la Corte enuncia il principio di diritto riportato in apertura e cassa il decreto impugnato.
Implicazioni pratiche
Nella verifica dei crediti — nelle procedure concorsuali e non solo — la distinzione tra compenso e spese incide direttamente sul rango: il rimborso forfetario del 15% segue le spese, non i compensi, e resta chirografario anche se calcolato in percentuale sull’onorario. Chi insinua il credito professionale ha interesse a collocare correttamente le singole voci, perché solo il compenso in senso proprio accede al privilegio dell’art. 2751-bis c.c.
Sul fronte della motivazione, il decreto che liquida per “particolare complessità” deve dar conto in concreto degli atti esaminati: il rinvio generico al fascicolo espone alla nullità per motivazione apparente. La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarato assorbito il secondo e cassato il decreto con rinvio al Tribunale di Tivoli in diversa composizione.
Provvedimento integrale: scarica il PDF