IVA e case di cura accreditate: l’esenzione per ricovero e cura richiede “condizioni sociali analoghe” agli enti pubblici, da accertare in concreto (Cass. trib. 23610/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 23610/2026, pubblicata il 20 luglio 2026, R.G.N. 3945/2024 — camera di consiglio del 29 aprile 2026, Presidente Angelina-Maria Perrino, Relatore Tania Hmeljak.
Il principio di diritto
In tema di IVA, l’esenzione per le prestazioni di ricovero e cura e per le operazioni ad esse strettamente connesse (art. 10, comma 1, n. 19, d.P.R. n. 633/1972; art. 132, par. 1, lett. b, della Direttiva 2006/112/CE) richiede che l’istituto sia debitamente riconosciuto — riconoscimento che non presuppone necessariamente la stipula di una convenzione, potendo derivare dall’accreditamento istituzionale — e che le prestazioni, ancorché erogate in regime privatistico, siano rese “a condizioni sociali analoghe” a quelle vigenti per gli enti ospedalieri di diritto pubblico; requisito, quest’ultimo, che il giudice deve accertare in concreto, a prescindere dalla stipulazione di una specifica convenzione in relazione alle prestazioni contestate.
Il fatto
A una casa di cura privata, accreditata con il Servizio sanitario nazionale, veniva disconosciuta l’esenzione IVA (art. 10, comma 1, n. 19, d.P.R. n. 633/1972) sulle prestazioni di ricovero erogate in regime privatistico, ciòè non remunerate dal SSN in virtù di convenzione. La Commissione tributaria regionale del Veneto riconosceva l’esenzione, ritenendo sufficiente lo status di soggetto accreditato. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione, sostenendo che, in regime privatistico, l’esenzione richiede la verifica delle “condizioni sociali analoghe” a quelle degli enti pubblici.
La motivazione
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo dell’Agenzia. Alla luce della giurisprudenza unionale (Corte di giustizia, Idealmed III, C-211/18; CopyGene, C-262/08), l’esenzione presuppone due condizioni: la qualità dell’istituto, che deve essere debitamente riconosciuto — riconoscimento desumibile anche dall’accreditamento istituzionale, senza necessità di una specifica convenzione — e la natura delle prestazioni, che devono essere rese a condizioni sociali analoghe a quelle degli enti di diritto pubblico. La CGT-2 non si è attenuta a tali principi, non avendo accertato in concreto se le prestazioni erogate in regime privatistico rispettassero comunque tale requisito, a prescindere dalla convenzione.
Esito: accoglie il primo e il terzo motivo, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese, per un nuovo esame delle condizioni di erogazione delle prestazioni.
Implicazioni pratiche
Per le strutture sanitarie private accreditate, l’esenzione IVA sulle prestazioni di ricovero e cura non discende automaticamente dall’accreditamento né richiede necessariamente una convenzione: occorre che le prestazioni, anche se rese in regime privatistico, siano erogate “a condizioni sociali analoghe” a quelle degli enti pubblici, secondo gli indici elaborati dalla Corte di giustizia (tariffe, presa a carico nel regime di previdenza sociale, avvicinamento del costo per il paziente a quello di una struttura pubblica). È un accertamento in concreto, che le difese — sia dell’amministrazione sia delle cliniche — devono impostare sui parametri unionali, non sul solo dato formale della convenzione.
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