Imposta di soggiorno non riversata: per i periodi ante 2020 resta la giurisdizione della Corte dei conti sul gestore (Cass. SU n. 28462/2025)

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 28462/2025 (ud. 21/10/2025, dep. 27/10/2025; R.G.N. 27140/2024) — Primo Presidente f.f. Maria Acierno, Relatore ed Estensore Enzo Vincenti

Il principio di diritto

Per le somme d’imposta di soggiorno riscosse e non riversate in epoca anteriore al 19 maggio 2020, tra il gestore della struttura ricettiva e il Comune sussiste un rapporto di servizio pubblico implicante il maneggio di denaro pubblico, che genera ex se l’obbligo della resa del conto e radica la giurisdizione della Corte dei conti. Il comma 1-ter dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 (introdotto dal d.l. n. 34/2020) dispone solo per l’avvenire, e la norma retroattiva di cui all’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, sopravvenuta a giudizio pendente, non elide la giurisdizione contabile: per il principio della perpetuatio iurisdictionis (art. 5 c.p.c.) i mutamenti legislativi successivi alla proposizione della domanda sono irrilevanti quando comportano la sopravvenuta carenza della giurisdizione del giudice correttamente adito.

Il fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio contestava alla gestrice di una struttura ricettiva romana e alla sua s.r.l.s. un danno erariale da mancato riversamento al Comune delle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno (465.156 euro netti, periodo dicembre 2014 – novembre 2018). La Sezione Lazio condannava in solido i convenuti; la Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’appello (sent. 120/2024) confermava, ravvisando nel maneggio di denaro a destinazione pubblica un rapporto di servizio con obblighi di contabilizzazione e riversamento, non eliso dalla normativa sopravvenuta. La gestrice proponeva ricorso alle Sezioni Unite con un unico motivo attinente alla giurisdizione, invocando il ius superveniens (d.l. 34/2020 e d.l. 146/2021) che qualifica il gestore come responsabile d’imposta, e sostenendo che la qualifica di agente contabile sarebbe sorta solo con la delibera comunale n. 32/2018, successiva alla perdita del possesso della struttura. La Prima Presidente formulava proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.; la ricorrente chiedeva comunque la decisione.

La motivazione

Le Sezioni Unite ribadiscono l’orientamento di Cass. S.U. 14028/2024 e 22963/2025 (mentre S.U. 22891/2024, invocata dalla ricorrente, riguardava la diversa fattispecie delle sanzioni amministrative per violazione di regolamento comunale). Il comma 1-ter dell’art. 4 del d.lgs. 23/2011, in vigore dal 19 maggio 2020, non contiene alcuna deroga espressa al principio di irretroattività (art. 11 preleggi, “fondamentale valore di civiltà giuridica”: Corte cost. 145/2022) e non è norma interpretativa: per i rapporti anteriori vale il diritto vivente di S.U. 19654/2018, che ravvisa tra gestore e Comune un rapporto di servizio pubblico con maneggio di denaro pubblico e obbligo di resa del conto (Corte cost. 114/1975 e 292/2001). Né è dirimente la delibera comunale n. 32/2018 che ha formalmente attribuito la qualifica di agente contabile: rileva l’esercizio di fatto della gestione, non il riconoscimento formale.

Quanto all’art. 5-quinquies del d.l. 146/2021 — norma innovativa con efficacia retroattiva, entrata in vigore il 21 dicembre 2021 a giudizio contabile già pendente — esso detta una disciplina sostanziale con ricadute solo indirette sulla giurisdizione: opera quindi la perpetuatio iurisdictionis ex art. 5 c.p.c., che conserva la giurisdizione del giudice correttamente adito in base alla legge vigente al momento della domanda (Cass. 9554/2003, 20315/2006, 1611/2007; S.U. 8999/2009). La mancata applicazione della disciplina retroattiva sopravvenuta configurerebbe al più un error in iudicando del giudice contabile, non sindacabile dalle Sezioni Unite sotto il profilo dei limiti esterni della giurisdizione. Ricorso inammissibile, in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.: condanna della ricorrente ex art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento di 5.000 euro in favore della cassa delle ammende (cfr. S.U. 30147/2023).

Implicazioni pratiche

Per i gestori di strutture ricettive (alberghi, B&B, locazioni brevi gestite in forma imprenditoriale) la pronuncia consolida un doppio binario temporale: per le somme d’imposta di soggiorno riscosse prima del 19 maggio 2020 resta ferma la responsabilità contabile davanti alla Corte dei conti, quale che sia la qualificazione (responsabile d’imposta) introdotta dopo; il ius superveniens non travolge i giudizi già instaurati. Chi intenda contestare la giurisdizione contabile deve inoltre considerare il costo dell’insistenza contro una proposta di definizione accelerata: la piena conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. comporta la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. (qui nel massimo di 5.000 euro). Infine, la qualifica di agente contabile prescinde dal riconoscimento formale nei regolamenti comunali: conta la gestione di fatto delle somme.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *