Impresa minore e soglie di fallibilità: i requisiti dimensionali si provano anche senza i bilanci del triennio (Cass. 10701/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza n. 10701/2026, pubblicata il 22 aprile 2026 (R.G.N. 17100/2025) — camera di consiglio del 31 marzo 2026, Presidente Massimo Ferro, Relatore Paola Vella.

Il principio di diritto

Ai fini della verifica dei requisiti dimensionali dell’impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII, il debitore può fornirne la prova anche con strumenti alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi — che non costituiscono prova legale — avvalendosi delle scritture contabili e di qualunque altro documento idoneo a rappresentare la situazione economico-patrimoniale dell’impresa, anche relativo a periodi diversi dal triennio di legge ove risulti rilevante, pure in via presuntiva; sicché la mancata ammissione della prova testimoniale offerta dal debitore vizia la sentenza che rigetti il reclamo per inosservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.

Il fatto

Il Tribunale aveva aperto la liquidazione giudiziale di una s.r.l. in liquidazione (cancellata dal Registro delle Imprese), su ricorso di ex dipendenti. L’ex liquidatore aveva proposto reclamo ex art. 51 CCII, deducendo il difetto dei requisiti dimensionali — trattandosi di “impresa minore” ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII: nessun attivo né ricavi negli ultimi tre esercizi, debiti complessivi sotto la soglia di legge — e producendo documentazione contabile e una consistente prova testimoniale. La Corte d’appello di Napoli aveva rigettato il reclamo per mancato assolvimento dell’onere probatorio, poiché non erano stati depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi e la documentazione riguardava periodi non rilevanti (2010-2020), negando rilevanza alla prova testimoniale. Il reclamante ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La motivazione

Il primo motivo (motivazione apparente) è infondato. Sono invece fondati il secondo e il terzo (assorbiti gli altri). La mancata ammissione di un mezzo istruttorio — la prova testimoniale — vizia la sentenza quando il giudice fonda la decisione sull’inosservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., pur essendosi la parte offerta di adempierlo. Il debitore può provare il difetto dei requisiti dimensionali con strumenti alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi, che non costituiscono prova legale: le scritture contabili e qualunque altro documento idoneo a fornire la rappresentazione storica della situazione economico-patrimoniale (orientamento maturato sotto la legge fallimentare e applicabile al CCII). Residua inoltre un potere di indagine officiosa del tribunale, volto a evitare aperture ingiustificate.

È errata la motivazione della Corte d’appello, che aveva condizionato l’ammissibilità dei mezzi di prova diversi dai bilanci al loro riferimento al triennio di legge: anche circostanze esterne al triennio possono risultare rilevanti e decisive, pure in via presuntiva, ai fini del riscontro del mancato superamento delle soglie di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.

Esito: accoglie il secondo e il terzo motivo, rigetta il primo, assorbiti il quarto e il quinto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

Per il debitore che contesta l’apertura della liquidazione giudiziale sostenendo di essere impresa “minore” (sotto le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII), la prova dei requisiti dimensionali non è irrigidita: i bilanci degli ultimi tre esercizi non sono prova legale e possono essere sostituiti o integrati da scritture contabili, altri documenti e prove testimoniali, anche riferiti a periodi anteriori al triennio quando siano indicativi, pure per presunzioni, dell’assenza di attivo, ricavi e debiti oltre soglia. Il giudice non può rigettare il reclamo per difetto di prova negando l’ammissione della testimoniale offerta, né limitare a priori la rilevanza al solo triennio. Rilievo pratico nei reclami contro l’apertura delle procedure concorsuali.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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