Liberazione anticipata e reati associativi: valutazione frazionata dei semestri (Cass. pen. Sez. V n. 27172 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di liberazione anticipata, la concessione del beneficio di cui all’art. 54 Ord. pen. presuppone l’accertamento che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione nei semestri cui la richiesta si riferisce, con valutazione necessariamente frazionata. Tale frazionamento non impedisce che comportamenti riferibili a un determinato semestre vengano a riverberarsi negativamente sulla valutazione degli altri, quando siano gravi e sintomatici della mancata partecipazione all’opera rieducativa. In presenza di fatti di particolare gravità, quali i reati associativi di tipo mafioso commessi in posizione apicale durante la detenzione, il giudice di sorveglianza deve scrutinare quanto concretamente accertato nelle sentenze di condanna per verificare l’anteriorità o la successione dei fatti rispetto all’ingresso in carcere, potendo la condotta formalmente positiva non elidere il giudizio negativo complessivo quando risulti che il detenuto si adoperava per assumere il ruolo di vertice del sodalizio.

Il Fatto

Il condannato aveva chiesto la liberazione anticipata per i semestri compresi tra il 18 giugno 2009 e il 18 dicembre 2018. Il Magistrato di sorveglianza prima, e il Tribunale di sorveglianza poi, avevano respinto la richiesta rilevando che durante tale periodo il detenuto aveva commesso un delitto di oltraggio a magistrato in udienza e aveva preso parte a due associazioni mafiose.

Con una prima pronuncia la Cassazione aveva annullato il provvedimento, rilevando che la valutazione era stata compiuta sulla sola base del certificato del casellario giudiziale e di un termine di cessazione della permanenza desunto dal dato formale della contestazione, senza verificare nelle sentenze di merito la data iniziale del contributo partecipativo e la sua collocazione rispetto all’ingresso in carcere. In sede di rinvio il Tribunale di sorveglianza ha confermato il rigetto, e il condannato ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato e va rigettato. La Corte muove dalla regola posta dall’art. 54 Ord. pen.: il beneficio richiede l’accertamento di regolare condotta e di partecipazione rieducativa nei singoli semestri, con una valutazione che deve essere frazionata. Il Collegio richiama in proposito i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013).

Il rigore del frazionamento non è però assoluto. La giurisprudenza ammette che fatti riferibili a un determinato semestre si riflettano negativamente sugli altri quando siano gravi e sintomatici della mancata adesione al percorso rieducativo. Il giudice di rinvio ha perciò il compito di scrutinare quanto concretamente accertato nelle sentenze di condanna, e non di limitarsi al dato formale.

Il Tribunale di sorveglianza ha dato corso a tale istruzione. Dalle sentenze della Corte di appello è emerso che il condannato, già affiliato a un clan sin dal 2006 e detenuto dal 2009, dal 2015 al dicembre 2017 aveva costituito un autonomo sodalizio mafioso, assumendone una posizione apicale attraverso contatti telefonici e missive contenenti ordini e direttive, anche in ordine al ricorso alla violenza. Su tali basi il Collegio ha ritenuto accertate l’anteriorità dell’adesione all’ingresso in carcere e la successiva ascesa al vertice, escludendo che si trattasse di un mero atteggiamento psichico di adesione.

Ne consegue che l’affiliazione mafiosa in posizione di vertice integra una condotta incompatibile con la partecipazione all’opera rieducativa e costituisce fatto di tale gravità da produrre riflessi negativi su tutti i semestri in valutazione. Il Tribunale ha inoltre sottolineato che l’ascesa al vertice non può considerarsi fatto isolato e avulso da precedenti accordi, a dimostrazione che la carcerazione non aveva prodotto risultati rieducativi. Irrilevante, in tale contesto, che il detenuto avesse tenuto una condotta formalmente corretta e svolto attività di lavoro e di studio, poiché contemporaneamente scalava le posizioni nel sodalizio fino a divenirne capo.

A fronte di tale motivazione puntuale e non illogica, le censure difensive si sono risolte in assertive enunciazioni, senza scalfire l’apparato argomentativo del provvedimento. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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