Percorso: Libro I — Disposizioni generali → Titolo I — Degli organi giudiziari → Capo I — Del giudice → Sezione I — Della giurisdizione e della competenza in generale
Testo della norma
La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.
Scopo della norma
La disposizione stabilisce il principio generale dell’attribuzione della giurisdizione civile ai giudici ordinari, individuando in essi gli organi istituzionalmente preposti alla tutela dei diritti soggettivi. La clausola di salvezza (“salvo speciali disposizioni di legge”) consente deroghe a favore di giudici speciali o sezioni specializzate, rimettendo al legislatore la facoltà di deviare dalla regola generale.