Omicidio stradale ed ebbrezza: quando la revoca della patente non è automatica (Cass. 5431/2026)
Sentenza della Corte di cassazione, Sezione IV penale, n. 5431, depositata l’11 febbraio 2026.
Questione esaminata
In una sentenza di patteggiamento per omicidio stradale, commesso con un tasso alcolemico superiore a 0,80 grammi per litro, il giudice aveva disposto la sospensione della patente per due anni. Il Procuratore generale sosteneva invece che l’art. 222, comma 2, del Codice della strada imponesse automaticamente la revoca, perché il fatto era contestato ai sensi dell’art. 589-bis, commi 1 e 4, del codice penale.
Principio affermato
Anche nel patteggiamento il giudice deve applicare d’ufficio le sanzioni amministrative accessorie, che restano estranee all’accordo tra le parti. Tuttavia, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, la revoca automatica della patente per omicidio stradale resta limitata alle ipotesi aggravate previste dai commi 2 e 3 dell’art. 589-bis: guida con tasso superiore a 1,5, sotto l’effetto di stupefacenti oppure, per i conducenti qualificati indicati dall’art. 186-bis, con tasso superiore a 0,80.
Motivazione della Cassazione
Nel caso esaminato era contestata l’ipotesi del comma 4 dell’art. 589-bis, ossia un tasso superiore a 0,80, senza che l’imputato appartenesse alle categorie professionali previste dal comma 3. Non ricorreva quindi alcuna delle fattispecie per le quali sopravvive l’automatismo della revoca. La scelta tra revoca e sospensione spettava alla discrezionalità del giudice di merito, che aveva applicato la sospensione per due anni con una valutazione non specificamente censurata. Il ricorso del Procuratore generale è stato rigettato.
Rilevanza pratica
Non ogni condanna per omicidio stradale commesso in stato di ebbrezza comporta automaticamente la revoca della patente. È decisivo individuare il comma contestato, il valore alcolemico e l’eventuale appartenenza del conducente alle categorie dell’art. 186-bis. Fuori dalle ipotesi tassative dei commi 2 e 3 dell’art. 589-bis, il giudice conserva il potere di scegliere e motivare la sanzione accessoria più adeguata.
Nota della Redazione
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