Art. 183.

Art. 183.

Sanatorie generali delle nullita'

1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullita' sono sanate:

a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;

b) se la parte si e' avvalsa della facolta' al cui esercizio l'atto omesso o nullo e' preordinato.