Fideiussione del consumatore e deroga all’art. 1957 c.c.: Cassazione n. 21409/2026
La Corte di cassazione, terza sezione civile, con l’ordinanza n. 21409 depositata il 23 giugno 2026, ha esaminato la tutela del fideiussore-consumatore rispetto a una clausola che derogava all’art. 1957 c.c. e alla prolungata inerzia del creditore.
Questione esaminata
Una garante aveva opposto un decreto ingiuntivo di circa 47.936 euro relativo al finanziamento del figlio. Contestava, tra l’altro, la prova delle successive cessioni del credito, l’inerzia quasi novennale del creditore e la vessatorietà della clausola che limitava la possibilità di eccepire la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. La Corte d’appello aveva escluso il controllo consumeristico ritenendo che la clausola riproducesse una disposizione di legge.
Principio affermato
La clausola che deroga all’art. 1957 c.c. non riproduce la legge, ma ne modifica l’equilibrio e resta quindi soggetta al controllo di vessatorietà previsto dagli artt. 33 e 34 del Codice del consumo. La specifica sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 c.c. non esclude la nullità consumeristica. Il giudice deve verificare se la rinuncia all’eccezione di decadenza trasferisca sul garante le conseguenze dell’inerzia del creditore, determinando un significativo squilibrio.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha ricordato che l’art. 1957 c.c. impone al creditore non soltanto di proporre tempestivamente le proprie istanze, ma anche di proseguirle con diligenza. La mera richiesta stragiudiziale non rende irrilevante una successiva inattività protratta per anni, che può immobilizzare il fideiussore e accrescere l’esposizione per interessi in contrasto con buona fede e correttezza.
La clausola contrattuale non recepiva il contenuto della norma: attenuava o eliminava il termine di decadenza e l’onere di sollecita attivazione. Non poteva quindi beneficiare dell’esclusione dal controllo prevista per le clausole realmente riproduttive della legge. La Corte d’appello avrebbe dovuto accertare la presenza dello squilibrio, indipendentemente dalla doppia sottoscrizione.
La Cassazione ha accolto anche le censure sulla prova dell’inclusione del credito nelle cessioni in blocco e sulla mancata verifica della diligente prosecuzione delle iniziative. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano.
Rilevanza pratica
Il fideiussore che agisce come consumatore dispone di una tutela ulteriore rispetto alle regole generali sulle condizioni contrattuali. Una firma separata non sana automaticamente la clausola che lo privi dell’eccezione di decadenza. Il creditore deve inoltre dimostrare di essersi attivato e di avere proseguito le iniziative con diligenza, senza lasciare indefinitamente sospesa la garanzia.