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Clausola del foro nei contratti d’impresa: Cassazione n. 14317/2026

La Corte di cassazione, terza sezione civile, con l’ordinanza n. 14317 depositata il 14 maggio 2026, ha esaminato la validità di una clausola che attribuiva competenza esclusiva al Tribunale di Torino in contratti di noleggio di macchinari destinati a un’attività di parrucchiera.

Questione esaminata

La titolare di un’attività aveva chiesto al Tribunale di Catania la nullità o l’annullamento di due contratti per il noleggio di apparecchiature estetiche. I convenuti avevano eccepito il foro esclusivo di Torino previsto nelle condizioni generali. La ricorrente contestava la validità della clausola perché inserita in moduli prestampati, sosteneva di non averla approvata specificamente e invocava la tutela consumeristica.

Principio affermato

La clausola derogatoria della competenza territoriale è valida quando designa il foro esclusivo in modo espresso e inequivoco ed è specificamente approvata per iscritto. Nelle condizioni generali è sufficiente anche un richiamo numerico non cumulativo oppure accompagnato da una sintetica indicazione del contenuto. Chi acquista beni o servizi destinati all’esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale non è consumatore, anche se il contratto presenta un’asimmetria economica.

Motivazione della Cassazione

La Corte ha verificato che la clausola sul foro di Torino era richiamata specificamente, con indicazione del suo contenuto, nelle offerte commerciali e nell’accordo quadro, ed era stata sottoscritta separatamente. La censura relativa alla mancata trattativa non incideva quindi sull’efficacia della clausola secondo l’art. 1341 c.c.

La possibile nullità del contratto principale non rendeva inefficace la clausola di competenza prima dell’accertamento: proprio il giudice convenzionalmente designato doveva decidere le controversie sull’applicazione, esecuzione e interpretazione del contratto. La ricorrente, inoltre, aveva noleggiato le tecnologie per utilizzarle nella propria attività di parrucchiera e agiva dunque come piccola imprenditrice, non come consumatrice.

Il ricorso è stato rigettato ed è stata dichiarata la competenza del Tribunale di Torino, con termine di tre mesi per la riassunzione.

Rilevanza pratica

Nei contratti professionali la clausola di foro esclusivo può essere efficace anche se contenuta in moduli predisposti unilateralmente, purché sia richiamata con chiarezza e approvata specificamente. L’asimmetria tra le parti non basta a trasformare un imprenditore in consumatore: conta la destinazione concreta del bene o servizio acquistato.

PDF del provvedimento

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