La deroga ai limiti di spesa personale segue capacità assunzionale ceduta all’Unione (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 143 del 19.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La deroga ai limiti di spesa del personale riconosciuta ai comuni virtuosi dall’art. 7, comma 1, del D.M. 17 marzo 2020 opera anche quando la capacità assunzionale è ceduta all’Unione di comuni ai sensi dell’art. 32, comma 5, d.lgs. n. 267/2000. In tal caso il beneficio transita dal comune cedente all’Unione, che può assumere personale a tempo indeterminato senza i vincoli dei commi 557-quater e 562 della legge n. 296/2006. Il comune cedente, per converso, non deve includere nel computo del proprio limite di spesa gli importi corrispondenti alla capacità trasferita, perché la cessione equivale, quanto agli effetti, all’utilizzazione diretta della stessa. La cessione non elide l’onere del comune di computare gli spazi come maggiore spesa propria ai fini dell’art. 33, comma 2, d.l. n. 34/2019 e delle disposizioni generali di contenimento.

Il Fatto

L’Unione di comuni del Conselvano ha inoltrato, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali del Veneto, una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 in materia di vincoli assunzionali e di spesa del personale applicabili alle Unioni di comuni. L’Ente ha rappresentato di aver sinora verificato sia il tetto proprio dell’Unione, sia i vincoli degli enti associati mediante il criterio del c.d. ribaltamento, e di applicare le assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa dei cessati, ai sensi dell’art. 1, comma 229, legge n. 208/2015.

Il problema di coordinamento segnalato nasce dall’introduzione, per i comuni, della disciplina dell’art. 33 d.l. n. 34/2019 e del relativo D.M. 17 marzo 2020, che non si raccorda agevolmente con la normativa rimasta applicabile alle Unioni. L’istante ha quindi chiesto se la deroga ai commi 557-quater e 562 della legge n. 296/2006 prevista per i comuni virtuosi sia applicabile anche quando la capacità assunzionale è ceduta all’Unione, e, in via subordinata, se il comune cedente possa escludere dal proprio limite le spese imputabili alle assunzioni effettuate dall’Unione grazie agli spazi ceduti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione verifica i presupposti di ammissibilità, soggettivo e oggettivo, dell’attività consultiva. Quanto al profilo soggettivo, l’Unione di comuni non è espressamente contemplata dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003; la Sezione delle autonomie n. 1/SEZAUT/2021/QMIG ne ha però riconosciuto la legittimazione, limitatamente alle questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate. La richiesta è sottoscritta dal Presidente, organo politico e rappresentante legale dell’Ente.

Sul piano oggettivo, i vincoli di spesa del personale dell’Unione e dei comuni associati rientrano nella nozione di contabilità pubblica, secondo una lettura dinamica che include gli equilibri di finanza pubblica. La Sezione richiama la Corte cost. n. 69 del 2011, per la quale la spesa per il personale costituisce un importante aggregato della spesa corrente e non una minuta voce di dettaglio.

Nel merito, la Corte conferma l’orientamento già espresso con la propria deliberazione n. 5/2022/PAR e la deliberazione della Sezione Toscana n. 158/2023/PAR. L’Unione dispone di due strumenti: può assumere utilizzando spazi propri con la regola del turnover al 100 per cento ex comma 229 legge n. 208/2015, oppure avvalersi di spazi ulteriori ceduti dai comuni virtuosi ex art. 32, comma 5, Tuel. Nel secondo caso, al beneficio transitato dal comune all’Unione accedono i relativi corollari: la deroga ai commi 557 e 562 e la possibilità di adeguamento del limite del trattamento accessorio.

Diversamente opinando, osserva la Sezione, si creerebbero due paradossi: l’Unione potrebbe acquisire spazi ulteriori per poi dover comprimere la spesa entro il limite del comma 562, e i comuni sarebbero penalizzati nell’aderire all’Unione. Resta fermo che le assunzioni mediante cessione presuppongono che i comuni computino gli spazi come maggiore spesa propria ai fini dell’art. 33, comma 2, d.l. n. 34/2019. La cessione equivale, quanto agli effetti, all’utilizzazione diretta della capacità, che il comune cedente non può più impiegare; egli non deve quindi includere i relativi importi nel proprio limite. La lettura è coerente con il coordinamento della finanza pubblica e con la finalità di incentivare le gestioni associate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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