Reddito di cittadinanza e giurisdizione del giudice ordinario (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 41 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di indebita percezione del reddito di cittadinanza, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e non quella della Corte dei conti. La percezione del beneficio, pur condizionata all’assunzione di obblighi funzionali al ricollocamento lavorativo, non integra un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione idoneo a radicare la giurisdizione contabile. Il giudice contabile deve pertanto declinare la propria giurisdizione, rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 15 c.g.c., in favore del giudice ordinario.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio la beneficiaria del reddito di cittadinanza chiedendone la condanna al pagamento di euro 6.140,80 in favore dell’Inps, a titolo di indebita percezione del sostegno economico. La notizia di danno era derivata da un articolo di stampa e da successiva attività istruttoria svolta presso la Direzione territoriale Inps. L’Istituto aveva confermato l’avvenuta percezione della somma e la notifica del relativo indebito.

In sede penale, il Tribunale di Campobasso aveva condannato la convenuta con rito abbreviato per il reato di cui agli art. 3 e 7 D.L. 4/19, per aver omesso di dichiarare la presenza del compagno convivente nel proprio nucleo familiare. Successivamente, la Corte d’appello di Campobasso, con sent. n. 163/2024, in riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto la convenuta. La questione approda alla Corte dei conti, che deve anzitutto verificare la sussistenza della propria giurisdizione.

La Motivazione della Corte

La Corte prende in esame, in via pregiudiziale, la questione di giurisdizione, qualificandola come rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 15 c.g.c. La convenuta, regolarmente evocata in giudizio sebbene non costituitasi, viene dichiarata contumace nonostante la notifica dell’atto di citazione si sia perfezionata ex art. 140 c.p.c. mediante deposito nella casa comunale.

Sul piano della giurisdizione, la Corte richiama integralmente le ragioni già esposte nella sent. n. 12/2024 della stessa Sezione, in ossequio al principio di sinteticità degli atti di cui agli artt. 5 e 39, comma 2, lett. d) c.g.c. A sostegno della pronuncia declinatoria, richiama due ulteriori precedenti conformi: Sez. giur. Campania n. 496/2024 e Sez. giur. Abruzzo n. 125/2024.

La Corte disattende pertanto la prospettazione attorea, che aveva sostenuto la sussistenza del rapporto di servizio quale titolo della giurisdizione contabile. La Procura aveva argomentato che gli obblighi funzionali al ricollocamento lavorativo del beneficiario integrerebbero un rapporto sinallagmatico con la pubblica amministrazione, richiamando la pronuncia della Seconda Sezione Centrale di Appello n. 468/2022. La Corte non accoglie tale ricostruzione e afferma la giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte valorizza, altresì, la circostanza che nella fattispecie concreta la convenuta è risultata assolta in sede penale dalla Corte d’appello di Campobasso con sent. n. 163/2024. Il pubblico ministero, all’udienza, aveva chiesto la rinuncia agli atti del giudizio vista l’assoluzione. La Corte, ciononostante, dichiara il difetto di giurisdizione, affermando che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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