Art. 120.
Incapacita' di intendere o di volere
((Il matrimonio puo' essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facolta' mentali)).
Potrebbero interessarti anche
ApprofondimentoDelibazione di nullità matrimoniale: la mera immaturità caratteriale non integra il vizio di capacità ex art. 120 c.c.; spetta alla corte d’appello verificarne la sussunzione (Cass. 10849/2026)ApprofondimentoDelibazione della sentenza ecclesiastica di nullità: la convivenza ultratriennale non è limite di ordine pubblico se il vizio è di capacità ex art. 120 c.c.; il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto (Cass. 10432/2026)ApprofondimentoArtt. 1823-1833 c.c. — Del conto corrente
Libro I — Delle persone e della famiglia