Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità: la convivenza ultratriennale non è limite di ordine pubblico se il vizio è di capacità ex art. 120 c.c.; il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto (Cass. 10432/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza n. 10432/2026, pubblicata il 20 aprile 2026 (R.G.N. 4487/2025) — camera di consiglio del 25 febbraio 2026, Presidente Maria Acierno, Relatore Alberto Pazzi.
Il principio di diritto
Il vizio genetico posto a base della sentenza ecclesiastica di nullità dal can. 1095, nn. 2-3, che attiene all’incapacità a contrarre matrimonio, trova corrispondenza nell’ipotesi di invalidità contemplata dall’art. 120 c.c.; la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ex art. 120 c.c.
Il fatto
La Corte d’appello di Bari, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione (ordinanza n. 28307/2023), dichiarava efficace nel territorio italiano la sentenza ecclesiastica di nullità di un matrimonio concordatario, fondata su un vizio genetico di natura psichica ai sensi del can. 1095, nn. 2-3, del codice di diritto canonico. Uno dei coniugi ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: la convivenza pluriennale della coppia — protrattasi per circa diciannove anni — sarebbe ostativa alla dichiarazione di efficacia; la perizia svolta in sede canonica sarebbe stata utilizzata come prova esclusiva; e, ai sensi dell’art. 120 c.c., la nullità potrebbe essere fatta valere solo dal coniuge affetto dall’incapacità, con conseguente difetto di legittimazione dell’altro.
La motivazione
La Corte rigetta il ricorso. Con la precedente ordinanza n. 28307/2023 — che richiama l’ordinanza n. 149/2023 — erano già stati enunciati i principi cui il giudice del rinvio doveva uniformarsi: il vizio genetico ex can. 1095, nn. 2-3, corrisponde all’invalidità dell’art. 120 c.c., che consente di impugnare il matrimonio al coniuge il quale provi di essere stato incapace di intendere o di volere, anche per causa transitoria, al momento della celebrazione; non esiste nell’ordinamento un principio di ordine pubblico per cui il vizio possa essere fatto valere solo dal coniuge il cui consenso sia viziato, essendo preminente l’esigenza di rimuovere il vincolo prodotto da un atto affetto da vizio psichico; e la convivenza ultratriennale non è limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ex art. 120 c.c. Nel giudizio di rinvio non è consentito riesaminare, su fatti o profili non dedotti, i presupposti del principio di diritto enunciato (Cass. n. 16915/2025). Il giudice del rinvio ha accertato in fatto — con valutazione insindacabile in sede di legittimità — che al momento del matrimonio la capacità di intendere e di volere era gravemente compromessa e integrava il vizio dell’art. 120 c.c., valorizzando non solo la perizia resa in sede canonica ma anche ulteriori riscontri istruttori. Le censure, che sollecitano una rilettura del merito, sono infondate e in parte inammissibili.
Esito: rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., data la natura familiare delle questioni.
Implicazioni pratiche
Nel giudizio di delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, la convivenza prolungata dei coniugi non impedisce il riconoscimento quando la nullità dipenda da un vizio di capacità corrispondente all’art. 120 c.c.: la convivenza ultratriennale opera come limite di ordine pubblico per i vizi del consenso, non per l’incapacità di intendere e di volere al momento delle nozze. La delibazione può inoltre essere chiesta da entrambi i coniugi, non solo da quello incapace. Sul piano processuale, dopo una cassazione con enunciazione del principio di diritto il giudice del rinvio è vincolato e non può rimettere in discussione i presupposti del principio; in sede di legittimità non è ammessa una nuova lettura degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
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Nota della Redazione
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