Delibazione di nullità matrimoniale: la mera immaturità caratteriale non integra il vizio di capacità ex art. 120 c.c.; spetta alla corte d’appello verificarne la sussunzione (Cass. 10849/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza n. 10849/2026, pubblicata il 23 aprile 2026 (R.G.N. 6131/2025) — camera di consiglio del 25 febbraio 2026, Presidente Maria Acierno, Relatore Rosario Caiazzo.
Il principio di diritto
Ai fini della delibazione delle sentenze ecclesiastiche, la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ai sensi dell’art. 120 c.c., il quale non è, tuttavia, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, in quanto l’incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non si traduce in un deficit psichico, ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere.
Il fatto
Un coniuge chiedeva la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, fondata su un vizio psichico di incapacità dell’altro coniuge. La Corte d’appello di Firenze rigettava la domanda: l’immaturità psichica ed affettiva accertata in sede canonica non era di gravità tale da integrare un vizio psichico rilevante per la nullità civile ex art. 120 c.c., risolvendosi in una mera deficienza caratteriale o immaturità. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La motivazione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, il ricorso non illustra quali specifici elementi di fatto, già accertati in sede ecclesiastica, la Corte d’appello avrebbe potuto sussumere nel vizio psichico rilevante ex art. 120 c.c. In diritto, la giurisprudenza (Cass. nn. 3002/1997, 4387/2000, 10796/2006 e 18417/2010) riconosce che il vizio psichico posto a base della nullità canonica — inettitudine a intendere i diritti e i doveri del matrimonio al momento del consenso — corrisponde all’invalidità dell’art. 120 c.c., e che la convivenza ultratriennale non è limite di ordine pubblico in presenza di un tale vizio. Quel vizio, però, non è integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità: l’incapacità di valutare ex ante la rilevanza del vincolo non equivale a un deficit psichico, ciòè a un vero stato patologico che incida sulla capacità di intendere e di volere. Spetta alla Corte d’appello, quale giudice della delibazione, verificare se i vizi accertati dal tribunale ecclesiastico si inquadrino in una causa di nullità dell’ordinamento italiano (Cass. n. 28307/2023). Nel caso, era stata accertata una mera immaturità, non un’incapacità di intendere e di volere, e il ricorrente mira in sostanza a un riesame dei fatti. Il secondo motivo è del pari inammissibile: la Corte d’appello non ha riesaminato le risultanze istruttorie del giudizio ecclesiastico, ma ha espresso una valutazione di diritto sulla loro sussunzione.
Esito: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in 5.000 euro per compensi.
Implicazioni pratiche
Nella delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non ogni fragilità psicologica rileva: il vizio di capacità corrispondente all’art. 120 c.c. richiede un vero stato patologico idoneo a compromettere la capacità di intendere e di volere al momento del consenso, non una mera immaturità o deficienza caratteriale, come l’incapacità di cogliere ex ante la portata dell’indissolubilità del vincolo. La convivenza ultratriennale non osta al riconoscimento quando il vizio sia di quel tipo, ma resta decisivo l’accertamento della sua gravità. Spetta alla corte d’appello — non alla Cassazione — sussumere i fatti accertati in sede canonica nelle cause di nullità italiane; chi ricorre in cassazione deve indicare specificamente gli elementi che imporrebbero una diversa sussunzione, non chiedere un riesame del merito.
Provvedimento integrale: scarica il PDF