Art. 409.

Art. 409.

Effetti dell'amministrazione di sostegno

((Il beneficiario conserva la capacita' di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno puo' in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.))

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