Art. 596 c.c. Incapacità del tutore e del protutore
Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l’approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.
Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.
Incapacità a ricevere, non a disporre
L’art. 596 c.c. riguarda la capacità di ricevere per testamento e non la capacità di disporre per testamento. Il suo fuoco non è l’idoneità del testatore a fare testamento, ma l’inidoneità legale di determinati beneficiari a ricevere la disposizione testamentaria in un preciso contesto protettivo.
Funzione preventiva e oggettiva
La norma mira a proteggere il soggetto sottoposto a tutela dal rischio di condizionamenti, pressioni o conflitti di interesse del tutore nella fase in cui quest’ultimo esercita poteri sulla persona e sul patrimonio del tutelato, senza richiedere la prova di una captazione effettiva o di un dolo concretamente consumato. Proprio per questo l’incapacità prevista dall’art. 596 c.c. è relativa a ricevere: colpisce soltanto le disposizioni a favore del tutore o del protutore nel periodo legale di sospetto, e non investe in generale la validità del testamento né la capacità del testatore.
L’eccezione: i parenti stretti del testatore
Sono valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore: il legame familiare stretto esclude la presunzione di rischio che giustifica il divieto.
L’estensione all’amministratore di sostegno
«All’amministratore di sostegno sono applicabili – a norma dell’art. 411 c.c. – le disposizioni dettate per il tutore, tra cui quelle espressamente indicate che ne sanciscono l’incapacità ad essere istituito come erede (art. 596 c.c.), anche per interposta persona, laddove i discendenti sono reputati soggetti interposti (art. 599 c. 2 c.c.).» (App. Perugia 73/2025)
L’art. 411 c.c. dispone che all’amministratore di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 596, 599 e 779 c.c. Dal combinato disposto discende l’incapacità a succedere per testamento dell’amministratore di sostegno, oltre il quarto grado di parentela, che abbia amministrato il patrimonio del beneficiario.
Il limite della compatibilità: amministrazione sostitutiva e amministrazione assistenziale
«La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’inciso “in quanto compatibili” previsto dal secondo comma dell’art. 411 c.c. deve essere correttamente interpretato nel senso che il rinvio è limitato alla sola parte delle disposizioni (di cui agli artt. 596, 599 e 779 c.c.) che risultino compatibili con le finalità e le caratteristiche dell’istituto dell’amministrazione di sostegno. Muovendosi in tale ottica, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 6079/2020) ha ritenuto che l’estensione all’amministratore di sostegno (che non sia parente entro il quarto grado) della prescrizione relativa all’incapacità di succedere all’assistito vada limitata all’ipotesi di amministrazione di sostegno cd. sostitutiva o mista, distinta da quella di amministrazione puramente assistenziale. Nel caso di amministrazione di sostegno cd. sostitutiva, l’amministrazione di sostegno presenta caratteristiche affini alla tutela, poiché l’amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell’amministratore. Nel caso di amministrazione puramente assistenziale, invece, l’istituto dell’amministrazione di sostegno si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l’ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione che, al contrario, sono previsti per tutore e protutore dagli artt. 596, 599 e 779 c.c.» (Trib. Ivrea 142/2025)
Un caso applicativo
Nel caso esaminato da Trib. Ivrea 142/2025, il decreto di nomina ad amministratore di sostegno provvisorio affidava all’amministratore l’incarico di compiere “a nome e per conto dell’amministrata tutti gli atti di straordinaria amministrazione che la riguardano, previa autorizzazione del giudice tutelare”; il successivo decreto definitivo confermava tale potere esclusivo, con un’elencazione degli atti corrispondente a quella dettata dall’art. 374 c.p.c. per il tutore dell’interdetto. Il Tribunale ha ritenuto che il conferimento del potere di svolgere in via esclusiva atti di straordinaria amministrazione facesse emergere una misura di carattere sostitutivo, e non meramente assistenziale, respingendo l’argomento secondo cui il richiamo all’art. 409 c.c. nel decreto e le finalità originariamente legate a problemi fisici dell’amministrata deponessero per la natura assistenziale della misura.
Casi pratici
Una persona sottoposta a tutela redige testamento in favore del tutore prima dell’approvazione del conto della tutela: la disposizione è nulla, salvo che il tutore sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.
Il protutore ha sostituito il tutore per un periodo limitato, e in quel periodo riceve una disposizione testamentaria dal tutelato: la nullità si applica, perché la norma opera anche nei confronti del protutore per il tempo in cui ha sostituito il tutore.
Un amministratore di sostegno, non legato da vincoli di parentela entro il quarto grado con l’amministrato, è stato nominato con potere esclusivo di compiere atti di straordinaria amministrazione (amministrazione sostitutiva): l’incapacità a ricevere per testamento ex art. 596 c.c., richiamata dall’art. 411 c.c., si applica anche a lui.
Un amministratore di sostegno è stato nominato con funzioni di mera assistenza, senza poteri sostitutivi: l’incapacità a ricevere per testamento non si estende a questa ipotesi, assimilabile alla curatela.
Giurisprudenza
App. Perugia 73/2025 conferma l’applicabilità dell’art. 596 c.c. all’amministratore di sostegno ai sensi dell’art. 411 c.c., anche per interposta persona quanto ai discendenti (art. 599, comma 2, c.c.). Trib. Ivrea 142/2025, richiamando Cass. 6079/2020, precisa che tale estensione opera solo per l’amministrazione di sostegno di tipo sostitutivo o misto, e non per quella meramente assistenziale, dovendosi verificare in concreto, sulla base del provvedimento di nomina, la natura dei poteri conferiti all’amministratore.
Errori frequenti
- Confondere l’incapacità ex art. 596 c.c. con un’incapacità del testatore a disporre. La norma colpisce la capacità del beneficiario a ricevere, non la capacità del testatore a testare.
- Ritenere che l’incapacità a ricevere richieda la prova di una captazione o di un dolo effettivo del tutore. La funzione della norma è preventiva e oggettiva, e prescinde da tale prova.
- Estendere automaticamente l’art. 596 c.c. a ogni amministratore di sostegno. L’estensione opera solo per l’amministrazione di sostegno sostitutiva o mista, non per quella puramente assistenziale.
- Valutare la natura dell’amministrazione di sostegno sulla base delle sole finalità originarie della misura. Rileva il contenuto effettivo dei poteri conferiti nel decreto di nomina, non le ragioni che hanno determinato l’apertura della procedura.
Cosa fare
Va verificato se la disposizione testamentaria in favore del tutore sia stata fatta dopo la nomina e prima dell’approvazione del conto, o dell’estinzione dell’azione per il rendimento del conto.
Va accertato se il tutore o il protutore beneficiario sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore, condizione che esclude la nullità.
In presenza di amministrazione di sostegno, va esaminato in concreto il contenuto del decreto di nomina, per stabilire se i poteri conferiti siano di tipo sostitutivo o mero assistenziale, ai fini dell’applicabilità dell’art. 596 c.c.
Nota della Redazione
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