Testamento pubblico nullo se l’amministratore di sostegno assiste il testatore: il notaio risponde in disciplinare (Cass. 2648/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza n. 2648 del 6 febbraio 2026 (R.G.N. 14063/2023; camera di consiglio del 18 dicembre 2025) — Presidente Felice Manna, Relatore Vincenzo Picaro.

Il testamento pubblico è atto personalissimo che non ammette rappresentanza né assistenza (salvi i casi particolari del muto e del sordo) e presuppone che il testatore manifesti liberamente e autonomamente la propria volontà alla sola presenza del notaio e di due testimoni. Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva di regola la capacità di testare (art. 409, primo comma, c.c.); il giudice tutelare può limitarla solo con provvedimento specificamente motivato ex art. 411, quarto comma, c.c., ma non ha il potere di introdurre forme intermedie di capacità “assistita”: l’amministrato o è capace di testare da solo — e allora deve farlo senza alcuna assistenza — oppure non lo è, e allora il testamento è escluso, a nulla rilevando l’ausilio dell’amministratore. Il notaio che riceve il testamento pubblico con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, sulla base di una generica autorizzazione del giudice tutelare, viola gli artt. 603, secondo comma, c.c. e 54 del R.D. n. 1326/1914 e risponde disciplinarmente ex art. 28 della legge notarile.

Il fatto

A seguito di un’ispezione, l’Archivio Notarile Distrettuale di Taranto chiedeva l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti di un notaio per avere ricevuto un testamento pubblico redatto alla presenza di due testimoni e dell’amministratore di sostegno della testatrice. La Commissione regionale di disciplina riteneva violato l’art. 28 della legge n. 89/1913 e applicava la sospensione, sostituita — per le attenuanti generiche connesse all’assenza di precedenti — con la sanzione pecuniaria di 8.000 euro. La Corte d’Appello di Bari confermava l’addebito: l’amministratore di sostegno era stato autorizzato dal giudice tutelare, con decreto generico e privo di motivazione, ad assistere la testatrice; ma quest’ultima — la cui capacità di testare era stata peraltro verificata positivamente dallo stesso notaio nei colloqui preliminari — doveva esprimere autonomamente la propria volontà, e la presenza dell’amministratore, destinatario della disposizione mortis causa, aveva l’impropria finalità di garantire la conferma di una volontà già manifestata, in violazione della libertà di autodeterminazione. Il notaio ricorreva per cassazione con sei motivi; la Procura Generale concludeva per l’accoglimento.

La motivazione

Il beneficiario di amministrazione di sostegno non subisce uno status di incapacità, a differenza dell’interdetto e dell’inabilitato, e conserva la capacità di compiere tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministratore (art. 409, primo comma, c.c.), inclusa la capacità di donare e di testare; il giudice tutelare può limitarla solo con provvedimento specificamente motivato ex art. 411, quarto comma, c.c. (dopo la riforma Cartabia, art. 21 del d.lgs. n. 149/2022, anche il notaio rogante può negare l’autorizzazione ritenendo insussistente la capacità di testare). Data la natura personalissima del testamento, però, non sono ammesse forme intermedie di capacità filtrate dall’assistenza dell’amministratore, che all’atto deve restare estraneo: tertium non datur. Nel caso di specie il decreto del giudice tutelare, meramente autorizzativo e generico, non poteva né escludere la capacità di testare — che lo stesso notaio aveva accertato come sussistente — né consentire l’assistenza dell’amministratore. La condotta del notaio ha quindi violato l’art. 603, secondo comma, c.c. (per la presenza all’atto di persona interessata, destinataria della disposizione mortis causa) e l’art. 54 del R.D. n. 1326/1914 (che vieta l’intervento all’atto di soggetti che non possano obbligarsi in nome proprio). Né sussisteva il rischio di violare l’obbligo di prestare il ministero ex art. 27 della legge notarile: il divieto discende dall’art. 28 e dallo stesso art. 603, secondo comma, c.c., non derogabile dal giudice tutelare, e il notaio poteva semmai chiedere chiarimenti o la revoca del decreto ex art. 1 della legge n. 89/1913, senza esservi tenuto. La Corte corregge poi parzialmente la motivazione dell’ordinanza impugnata: l’art. 28, n. 1, della legge notarile vieta di ricevere gli atti “espressamente proibiti dalla legge”, ciòè gli atti nulli (l’avverbio “espressamente” va inteso come “inequivocamente”); la sola violazione dell’art. 54 del R.D. n. 1326/1914 non determina nullità, ma la violazione degli artt. 47 e 48 della legge n. 89/1913, sui soggetti ammessi all’atto, e dell’art. 603, secondo comma, c.c. ha comportato la nullità del testamento pubblico, rendendo applicabile la sanzione disciplinare ex art. 28.

La Corte ha respinto il ricorso del notaio e lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro, oltre al raddoppio del contributo unificato.

Implicazioni pratiche

La sentenza fissa un confine netto per la prassi notarile in materia di testamento pubblico di soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno. Il notaio non può ricevere il testamento pubblico con l’assistenza dell’amministratore, nemmeno in presenza di un’autorizzazione del giudice tutelare, perché l’atto è personalissimo e ammette la sola presenza del testatore, del notaio e di due testimoni; un decreto autorizzativo generico e immotivato non estende i poteri dell’amministratore né incide sulla capacità di testare. Dopo la riforma Cartabia il notaio dispone di un potere autorizzatorio diretto, da esercitarsi nel senso di negare l’autorizzazione quando le condizioni psico-fisiche compromettano la libera volontà testamentaria, o di ricevere l’atto senza assistenza quando la capacità sia conservata. La violazione delle regole formali sui soggetti ammessi all’atto determina la nullità del testamento e la responsabilità disciplinare del notaio ex art. 28 della legge notarile.

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