Danno all’immagine da falsa attestazione della presenza in servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 87 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La falsa attestazione della presenza in servizio, posta in essere dal pubblico dipendente mediante allontanamento ingiustificato e scambio fraudolento del badge marcatempo, integra la fattispecie speciale di danno all’immagine prevista dall’art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, che richiama l’art. 55-quater, comma 3-quater, del medesimo testo unico. Tale azione risarcitoria prescinde dalla conclusione del procedimento disciplinare e dal giudicato penale di condanna per reato contro la pubblica amministrazione, perché la norma fa espressamente salve le responsabilità penale e disciplinare. Il danno all’immagine richiede il clamor fori, che ne costituisce elemento costitutivo o aggravante ai fini della quantificazione. È invece inammissibile la pretesa di danno indiretto da interruzione del sinallagma contrattuale quando essa si risolva in un danno in re ipsa, non essendo sufficiente la sola assenza ingiustificata a fondare un pregiudizio ulteriore rispetto alla retribuzione indebita.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio quattro dipendenti di un’azienda ospedaliera, contestando loro molteplici episodi di assenteismo ingiustificato compiuti tra il dicembre 2016 e l’aprile 2017. Le condotte, accertate dalla Guardia di finanza mediante videoriprese e controllo dei tabulati del marcatempo, consistevano nell’allontanamento dal posto di lavoro senza timbratura, nella cessione del badge a colleghi compiacenti e nella timbratura in uscita presso lettori situati in uffici vicini all’abitazione.

L’attore ha quantificato tre voci di danno: il danno erariale diretto, pari alla retribuzione oraria per le ore di assenza; il danno indiretto da interruzione del sinallagma contrattuale, liquidato equitativamente al cinquanta per cento della retribuzione; il danno all’immagine ex art. 55-quinquies, calcolato moltiplicando per dodici la retribuzione mensile lorda. I convenuti hanno eccepito la prescrizione, la sospensione del giudizio contabile in attesa del processo penale, l’improcedibilità per intervenuto sequestro per equivalente e, nel merito, la mancanza di prova e dell’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto le eccezioni preliminari. Quanto all’improcedibilità da sequestro penale, ha rilevato che il sequestro per equivalente ha funzione strumentale alla confisca e non assorbe l’azione erariale, essendo i due piani distinti. Quanto alla sospensione ex art. 106 c.g.c., ha richiamato l’interpretazione restrittiva dell’art. 295 cod. proc. civ. e il principio delle Sezioni riunite n. 1 del 2012: le azioni penale ed erariale sono autonome e cumulative, non essendovi pregiudizialità tecnica.

Sulla prescrizione, la Corte ha accolto la tesi dell’attore: il termine quinquennale dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 decorre dalla conoscibilità obiettiva del danno, che nel caso è maturata con la segnalazione della Guardia di finanza del 25 maggio 2020, trattandosi di occultamento doloso riconducibile alla condotta infedele dei dipendenti.

Sul danno all’immagine, il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità fondata sulla mancata conclusione del procedimento disciplinare. Ha distinto la fattispecie del dipendente fantasma da quella dei dipendenti artificiosamente presenti: solo nella seconda opera la fattispecie speciale dell’art. 55-quinquies, che non richiede il giudicato penale. Il procedimento disciplinare è condizione sufficiente, ma non necessaria, dell’azione risarcitoria.

Nel merito, la Corte ha respinto il danno indiretto perché non provato e risolventesi in un danno in re ipsa, mentre ha accolto il danno diretto e il danno all’immagine. Su quest’ultimo ha applicato un criterio equitativo differenziato per numero di episodi, modalità della condotta e assoggettamento a misura cautelare, parametrando il quantum al danno diretto e riconoscendo la responsabilità solidale ex art. 1, comma 1-quinquies, legge n. 20/1994.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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