Colpa grave del responsabile finanziario per omessa trasmissione delibera TARI al MEF (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 325 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra colpa grave il contegno del responsabile del servizio finanziario di un ente locale che ometta di trasmettere al Ministero dell’Economia, nel termine perentorio, la deliberazione di rideterminazione in aumento delle tariffe TARI, impedendone la pubblicazione e determinando l’inefficacia delle nuove tariffe e il minor gettito per l’ente. La condotta viola una regola che impone un facere e va qualificata come omissiva, con la conseguenza che resta assoggettata al requisito del dolo o della colpa grave e non ricade nella limitazione del art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020. Il danno da mancato incasso va provato sulla lista di carico, non sulle previsioni del piano tariffario. In presenza di concorso del precedente responsabile l’addebito si riduce in proporzione, ed è ammesso il potere riduttivo.

Il Fatto

La Procura regionale citava in giudizio la convenuta, all’epoca responsabile del servizio finanziario di un Comune, chiedendone la condanna, a titolo di colpa grave, al pagamento di € 110.000,00 in favore dell’ente. Le si contestava di aver omesso di comunicare al Ministero dell’Economia la deliberazione consiliare che per il 2021 aveva rideterminato in aumento le tariffe TARI, impedendone la pubblicazione e provocando un danno da minori entrate tributarie.

Costituitasi, la convenuta contestava la sussistenza del danno, deducendo che il minor gettito era stato neutralizzato dal contributo Covid e che l’obbligo di trasmissione incombeva sul predecessore, in quiescenza dal 1° settembre 2021, mentre il suo incarico era iniziato il 13.9.2021. Assumeva l’applicabilità dell’art. 21 d.l. n. 76/2020 e chiedeva in subordine il potere riduttivo. In udienza l’attore rideterminava il danno in € 92.933,00.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via prioritaria il tema del danno. Il contributo erogato in base al decreto interministeriale dell’8.2.2024 non assume rilievo: si tratta di risorse vincolate, destinate a compensare le perdite da emergenza pandemica, non utilizzabili per coprire una diversa diminuzione patrimoniale. Non rilevano neppure le stime del piano tariffario, che non tengono conto delle variazioni fisiologiche delle utenze. La fonte certa è la lista di carico.

La determinazione del 4.10.2022 ha indicato in € 88.229,00 e € 4.704,00, per complessivi € 92.933,00, il credito TARI e TEFA da compensare a chi aveva pagato secondo le nuove tariffe poi divenute inefficaci. Da qui la sussistenza del danno patrimoniale.

Sul piano soggettivo la Corte esclude l’operatività della limitazione invocata. L’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020 restringe alla sola condotta dolosa la responsabilità per fatti commissivi, ma non si applica ai danni cagionati da omissione o inerzia. Poiché l’art. 13, comma 15-ter, d.l. n. 201/2011 impone un obbligo di attivazione, la condotta viola un comando e va qualificata come omissiva: resta quindi soggetta al dolo o alla colpa grave.

Sussistono il rapporto di servizio, il contegno antigiuridico, il nesso causale e l’elemento psicologico. La comunicazione al MEF è acquisizione di ordinaria conoscenza dei responsabili finanziari, da eseguire d’ufficio e da monitorare; l’inerzia, protratta nonostante la conoscenza della delibera per la carica ricoperta, integra la colpa grave secondo la nozione delle Sezioni riunite n. 56/1997.

La responsabilità è però condivisa con il precedente responsabile, che aveva emesso gli avvisi con le nuove tariffe: l’incolpato risponde solo del periodo di cattiva amministrazione, sicché l’addebito si riduce al 50%, pari a € 46.466,50. La Corte accoglie infine il potere riduttivo, per le difficoltà organizzative legate al doppio incarico e il mancato supporto dei dipendenti abilitati, riducendo equitativamente l’addebito a € 15.000,00, oltre interessi, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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