Art. 647.

Art. 647.

Onere

Tanto all'istituzione di erede quanto al legato puo' essere apposto un onere.

Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorita' giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunita', puo' imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione.

L'onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.

Potrebbero interessarti anche

Libro II — Delle successioni