Art. 648 c.c. Adempimento dell’onere

Per l’adempimento dell’onere può agire qualsiasi interessato.

Nel caso d’inadempimento dell’onere, l’autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l’adempimento dell’onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione.

Funzione della norma: un rimedio eccezionale, non automatico

L’art. 648 c.c. disciplina il rimedio più incisivo conseguente all’inadempimento dell’onere testamentario, ma lo configura come rimedio eccezionale e non automatico, poiché la regola ordinaria resta l’azione per l’adempimento dell’onere prevista nel sistema dell’art. 647 c.c. La caducazione della disposizione può essere domandata solo se il testatore l’ha espressamente prevista, oppure se l’adempimento dell’onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione stessa.

L’inadempimento non produce automaticamente la perdita del beneficio

«In tema di legato modale, l’adempimento dell’onere non si configura come condizione sospensiva dell’efficacia della disposizione testamentaria del de cuius in favore dell’onerato, e la relativa azione di adempimento, come quella di risoluzione del legato, presuppone, come per ogni altra azione, la prova di un concreto interesse all’adempimento o, nell’ipotesi di inadempimento, alla risoluzione della stessa disposizione testamentaria. In ogni caso, l’inadempimento non determina, di per sé, la perdita del legato se non sia richiesta e pronunciata la risoluzione, in presenza degli altri requisiti previsti dall’art. 648 c.c. (Cass. 15599/2005). La disposizione testamentaria con cui sia imposto all’erede di prestare presso di sé assistenza materiale e morale a un terzo vita natural durante configura un onere ai sensi dell’art. 647 c.c., assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare ex art. 1872 c.c.; ne consegue che esso è indipendente dallo stato economico del beneficiario ed è caratterizzato, anche in applicazione analogica dell’art. 443, comma secondo, c.c., dalla sua convertibilità, nell’ipotesi di sopravvenuta impossibilità della convivenza tra erede onerato e terzo assistito, in una prestazione di dare (corresponsione di un assegno pecuniario), affinché il modus, non attuabile secondo le modalità stabilite dal testatore, venga adempiuto così come è possibile e nella maniera maggiormente coincidente con quella voluta (Cass. 626/2003).» (Trib. Trento 490/2024)

La nozione di onere e la distinzione dalla condizione

«L’onere o il modo è la disposizione con la quale il testatore impone all’erede o al legatario un’obbligazione di dare, di fare o di non fare qualcosa nell’interesse del disponente o di terzi. Esso concreta un motivo particolarmente rilevante che limita la portata economica o giuridica dell’attribuzione (Cass. 10281/1992). L’elemento accidentale in oggetto non incide sull’efficacia della disposizione testamentaria, ma consiste in un’obbligazione che limita la liberalità, ponendo a carico del beneficiario un’obbligazione in senso tecnico che, se inadempiuta, non risolve gli effetti della liberalità ipso iure, essendo necessaria una pronuncia dell’autorità giudiziaria ex art. 648, comma 2, c.c. Diversamente dalla condizione, che è un avvenimento futuro ed incerto dal cui verificarsi dipende l’efficacia o l’inefficacia della disposizione testamentaria, l’onere o modo non incide sull’efficacia di queste disposizioni. La presenza in un testamento di una clausola condizionale o modale è rivelata non tanto dalla sua formulazione letterale e dalla sua collocazione nel contesto del negozio, quanto dal carattere intrinseco del fatto cui è subordinata l’efficacia della disposizione, indipendentemente dalle parole adoperate dal testatore.» (Trib. Bergamo 1966/2024)

Un caso applicativo: l’obbligazione modale di durata e la prescrizione

«La disposizione testamentaria con cui il de cuius, in assenza di parenti con diritto a legittima, aveva lasciato il proprio patrimonio a un istituto assistenziale perché fossero devoluti all’assistenza, istruzione, educazione e beneficenza dei ricoverati nell’istituto medesimo, è stata correttamente qualificata come onere modale. Si tratta di un’obbligazione modale non istantanea ma di durata, in quanto non si esaurisce in una singola prestazione ma in una serie continuativa di attività. Occorre distinguere, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, fra illecito istantaneo con effetti permanenti e illecito permanente: nel primo caso la prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il danno; nel secondo, dalla data di cessazione della condotta illecita (Cass. 1520/1998; Cass. 3498/2004; Cass. 6515/2004). È applicabile alla fattispecie l’art. 2948, n. 4, c.c., che prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, termine applicabile alle obbligazioni periodiche e di durata (Cass. 19487/2011; Cass. 2086/2008; Cass. 18951/2013; Cass. 17197/2012; Cass. 28060/2023; Cass. 6877/2015). In tema di legato modale, l’inadempimento del modus da parte del legatario legittima i prossimi congiunti del de cuius a proporre sia l’azione di adempimento sia quella di risoluzione, ai sensi dell’art. 648 c.c., tanto se cumulino la qualità di prossimi congiunti con quella di eredi del testatore, quanto se facciano valere esclusivamente la prima qualità. La proposizione della domanda di adempimento ha efficacia interruttiva della prescrizione anche con riferimento al diritto di chiedere, successivamente, la risoluzione della disposizione modale, diritto che potrà essere legittimamente esercitato sino a quando il termine prescrizionale non sia nuovamente decorso per l’intero (Cass. 2487/1999).» (Cass. 33334/2025)

Nel caso esaminato, la Corte ha inoltre chiarito che, quando un ente pubblico venga soppresso e le sue funzioni trasferite a un altro ente, occorre verificare se la successione avvenga in universum ius, con trasferimento di tutti i rapporti giuridici, oppure a titolo particolare, limitata ai soli beni residui da una procedura di liquidazione: solo nel primo caso l’ente subentrante risponde pienamente degli oneri modali gravanti sul patrimonio ricevuto (Cass. 33334/2025).

Errori frequenti

  • Ritenere che l’inadempimento dell’onere determini automaticamente la perdita del legato o dell’eredità. Occorre che la risoluzione sia richiesta e pronunciata dall’autorità giudiziaria, ricorrendo i presupposti dell’art. 648 c.c.
  • Considerare l’onere di assistenza come dipendente dallo stato di bisogno del beneficiario. L’assimilazione al vitalizio alimentare ex art. 1872 c.c. rende l’obbligo indipendente dalle condizioni economiche del beneficiario.
  • Trattare come istantanea un’obbligazione modale di durata, ai fini del computo della prescrizione. Per le obbligazioni periodiche e continuative si applica il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., con decorrenza dalla cessazione della condotta inadempiente.
  • Ritenere che la proposizione dell’azione di adempimento non abbia effetto sulla successiva azione di risoluzione. L’azione di adempimento interrompe la prescrizione anche rispetto al diritto di chiedere, in seguito, la risoluzione della disposizione modale.

Cosa fare

Va verificato se il testatore abbia previsto espressamente la risoluzione per inadempimento, oppure se l’adempimento dell’onere abbia costituito il solo motivo determinante della disposizione.

Va accertato l’interesse concreto di chi agisce, sia per l’azione di adempimento sia per quella di risoluzione, individuando correttamente i soggetti legittimati (qualsiasi interessato per l’adempimento; i prossimi congiunti, anche se non eredi, per la risoluzione del modus).

Va qualificata l’obbligazione modale come istantanea o di durata, per individuare correttamente il dies a quo e il termine di prescrizione applicabile.

In caso di successione di un ente pubblico ad altro ente onerato, va verificato se la successione sia avvenuta a titolo universale o particolare, per stabilire la persistenza dell’obbligo modale in capo al subentrante.

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