Artt. 1861-1871 c.c. — Della rendita perpetua
Art. 1861 c.c. — Nozione
Art. 1861 (Nozione)
«Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all’altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della cessione di un capitale. La rendita perpetua può essere costituita anche quale onere dell’alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.»
Inquadramento sistematico
Il contratto di rendita perpetua occupa il Capo XVIII del Titolo III del Libro IV del Codice Civile (artt. 1861–1871) e costituisce, insieme al contratto vitalizio (artt. 1872–1881), la categoria dei contratti di rendita. La collocazione sistematica riflette la tradizione romanistica e giusnaturalistica: la rendita perpetua è lo strumento attraverso il quale il proprietario di un immobile o il titolare di un capitale ottiene, in cambio della loro alienazione, il diritto a una prestazione periodica permanente invece del prezzo.
La distinzione fondamentale rispetto al contratto di rendita vitalizia (art. 1872 c.c.) è la perpetuità: la rendita vitalziia si estingue con la morte del beneficiario; quella perpetua permane indefinitamente in capo ai successori del creditore, salvo esercizio del riscatto. Rispetto al mutuo (art. 1813 c.c.), la differenza strutturale è che il mutuante conserva il diritto alla restituzione del capitale; il costituente della rendita perpetua, invece, cede definitivamente il capitale o l’immobile e ottiene solo la rendita. Il contratto si distingue altresì dall’enfiteusi (art. 959 c.c.) — in cui il canone è corrispettivo del godimento del fondo, non della sua alienazione — e dalla locazione (art. 1571 c.c.).
Il contratto di rendita perpetua è consensuale (si perfeziona col consenso delle parti) e commutatativo (le prestazioni sono reciprocamente determinate al momento della stipula). È discusso in dottrina se sia un contratto di durata o un contratto a effetti istantanei con obbligazione periodica accessoria: la tesi prevalente lo qualifica come contratto di durata, in quanto l’obbligazione di rendita ha struttura continuativa e non si esaurisce in una prestazione isolata.
Analisi della norma
Struttura del contratto
Art. 1861 co. 1 c.c. definisce la rendita perpetua mediante tre elementi essenziali:
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Alienazione di un immobile o cessione di un capitale: costituisce la prestazione del costituente (colui che conferisce). Non è sufficiente la mera promessa di alienazione; è necessario il trasferimento effettivo della proprietà dell’immobile o del capitale. Il termine “capitale” comprende qualsiasi somma di denaro o complesso di beni fungibili trasferibili.
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Corrispettività: la rendita è il corrispettivo dell’alienazione. Questa è la fattispecie tipica del co. 1 (costituzione onerosa). Il co. 2 ammette anche la rendita a titolo gratuito, quale onere di un’alienazione gratuita: in tal caso il contratto è soggetto alle norme sulla donazione (art. 1862 c.c.), con applicazione del regime formale dell’atto pubblico e delle norme sulla riduzione delle liberalità per lesione della legittima.
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Prestazione periodica perpetua: il creditore di rendita (beneficiario) acquista il diritto di esigere, senza scadenza finale, una somma di denaro o una quantità di cose fungibili. La periodicità è elemento strutturale: può essere annuale, semestrale, mensile. Il carattere fungibile della prestazione esclude le obbligazioni di fare.
Soggetti del contratto
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Costituente (o debitore di rendita): la parte che aliena l’immobile o cede il capitale e si obbliga a corrispondere le annualità.
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Beneficiario (o creditore di rendita): la parte che acquista l’immobile o il capitale e acquisisce il diritto di esigere le prestazioni periodiche.
La rendita può essere costituita a favore di un terzo diverso dall’alienante (schema del contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c.).
Causa del contratto
La causa è lo scambio tra alienazione di un bene e diritto perpetuo alla rendita. Nella costituzione onerosa (co. 1), la causa è sinallagmatica. Nella costituzione gratuita (co. 2), la causa è liberale e il contratto è assoggettato alle norme sulla donazione.
Coordinamento normativo
| Norma | Contenuto rilevante |
| Art. 1862 c.c. | Rinvio alle norme sulla vendita (onerosa) o donazione (gratuita) |
| Art. 1863 c.c. | Distinzione rendita fondiaria/semplice |
| Art. 1872 c.c. | Rendita vitalizia: profili distintivi |
| Art. 959 c.c. | Enfiteusi: canone periodico ≠ rendita perpetua |
| Art. 2643, n. 4, c.c. | Trascrizione dei contratti costitutivi di rendita fondiaria |
| Art. 2811 c.c. | Ipoteca a garanzia della rendita semplice |
| Art. 1411 c.c. | Contratto a favore di terzi: rendita in favore di terzo beneficiario |
Giurisprudenza
La rendita perpetua codicistica è istituto di scarsissimo contenzioso giurisprudenziale moderno. I repertori non restituiscono pronunce recenti della Corte di Cassazione specificamente dedicate all’art. 1861 c.c. nella sua forma pura. Le questioni interpretative sono trattate prevalentemente in dottrina. Le pronunce reperibili attengono a istituti affini (enfiteusi, vitalizio, canone superficiario) e vi fanno richiamo per analogia. Si segnalano le seguenti coordinate interpretative consolidate, di fonte dottrinale e ricavabili da pronunce su fattispecie analoghe:
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Natura consensuale: il contratto si perfeziona con il consenso; l’art. 1861 non richiede la consegna della cosa ai fini del perfezionamento (a differenza del mutuo ex art. 1813).
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Carattere reale della rendita fondiaria: una volta trascritto il titolo costitutivo, la rendita fondiaria segue il fondo nei trasferimenti successivi (v. art. 1863 e coordinamento con la trascrizione ex art. 2643 n. 4 c.c.).
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Distinzione dalla rendita vitalizia: il carattere perpetuo esclude che la morte del beneficiario estingua il diritto; la rendita si trasmette agli eredi del creditore, salvo diversa convenzione.
Art. 1862 c.c. — Norme applicabili
Art. 1862 (Norme applicabili)
«L’alienazione dell’immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta alle norme stabilite per la vendita. L’alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle norme stabilite per la donazione.»
Inquadramento sistematico
L’art. 1862 c.c. è una norma di rinvio che disciplina il regime giuridico dell’alienazione sottostante al contratto di rendita perpetua, distinguendo tra fattispecie onerosa e gratuita.
Analisi della norma
2.1 Alienazione onerosa (co. 1): applicazione delle norme sulla vendita
Quando la rendita è costituita quale corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della cessione di un capitale (art. 1861 co. 1), il contratto di rendita è soggetto alle norme sulla vendita (artt. 1470 ss. c.c.) per quanto riguarda il negozio traslativo sottostante. Trovano pertanto applicazione:
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Le norme sulla garanzia per evizione (artt. 1483 ss. c.c.): se il beneficiario è evitto dell’immobile acquistato, può agire contro il costituente per la restituzione delle annualità e il risarcimento del danno.
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Le norme sulla garanzia per vizi (artt. 1490 ss. c.c.).
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Le norme sulla lesione ultra dimidium (art. 1448 c.c.) ove applicabili.
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Le prescrizioni di forma: per l’immobile, il contratto richiede forma scritta ad substantiam (atto pubblico o scrittura privata autenticata); la trascrizione ex art. 2643, n. 4, c.c. è necessaria ai fini dell’opponibilità ai terzi.
2.2 Alienazione gratuita (co. 2): applicazione delle norme sulla donazione
Quando la rendita è costituita quale onere dell’alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale (art. 1861 co. 2), si applicano le norme sulla donazione (artt. 769 ss. c.c.):
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Forma: atto pubblico con testimoni, a pena di nullità (art. 782 c.c.).
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Revocabilità: per ingratitudine o sopravvenienza di figli (artt. 800–803 c.c.).
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Riduzione: la rendita costituita a titolo gratuito può essere soggetta all’azione di riduzione per lesione della legittima (art. 555 c.c.) se eccede la quota disponibile.
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Collazione: l’atto è soggetto a collazione tra coeredi (art. 737 c.c.).
Coordinamento normativo
| Norma | Contenuto rilevante |
| Artt. 1470 ss. c.c. | Norme sulla vendita (fattispecie onerosa) |
| Artt. 769 ss. c.c. | Norme sulla donazione (fattispecie gratuita) |
| Art. 782 c.c. | Forma della donazione: atto pubblico con testimoni |
| Art. 2643, n. 4, c.c. | Trascrizione del contratto di rendita fondiaria |
| Art. 555 c.c. | Azione di riduzione delle liberalità lesive della legittima |
Art. 1863 c.c. — Rendita fondiaria e rendita semplice
Art. 1863 (Rendita fondiaria e rendita semplice)
«È fondiaria la rendita costituita mediante alienazione di un immobile. È semplice quella costituita mediante cessione di un capitale.»
Inquadramento sistematico
L’art. 1863 c.c. introduce la distinzione fondamentale tra le due species di rendita perpetua: la rendita fondiaria e la rendita semplice. La distinzione ha rilevanza pratica significativa sotto tre profili: (a) regime delle garanzie (la fondiaria non richiede garanzia aggiuntiva perché l’immobile alienato costituisce già di per sé l’ancoraggio reale; la semplice richiede ipoteca ex art. 1864); (b) opponibilità ai terzi (la fondiaria è opponibile mediante trascrizione ex art. 2643, n. 4, c.c.); (c) durata massima del divieto di riscatto (art. 1865: 30 anni per la fondiaria, 10 per la semplice).
Analisi della norma
Rendita fondiaria
La rendita fondiaria si costituisce mediante alienazione di un immobile: il beneficiario cede la proprietà del fondo al costituente e in cambio acquista il diritto perpetuo alla rendita. L’immobile funge da supporto reale della prestazione periodica, pur non essendo tecnicamente un diritto reale di godimento gravante sull’immobile (la dottrina prevalente nega che la rendita fondiaria sia un diritto reale in rem scriptam, qualificandola come obbligazione propter rem del possessore del fondo).
L’opponibilità ai terzi acquirenti del fondo è uno dei profili di maggiore interesse pratico: si realizza mediante trascrizione del titolo costitutivo ai sensi dell’art. 2643, n. 4, c.c. In assenza di trascrizione, la rendita non è opponibile al terzo che acquisti il fondo e non ne sia a conoscenza.
Rendita semplice
La rendita semplice si costituisce mediante cessione di un capitale (denaro o cose fungibili). A differenza della fondiaria, non vi è un immobile sottostante che faccia da garanzia naturale. Per questo l’art. 1864 c.c. impone che la rendita semplice sia garantita con ipoteca su un immobile, con la conseguenza che, in assenza di ipoteca, il capitale è ripetibile.
Giurisprudenza
Trascrizione della rendita fondiaria e opponibilità ai terzi
La questione dell’opponibilità ai terzi di vincoli costituiti su immobili (fondamentale anche per la rendita fondiaria) è affrontata, per principi generali, da Cass. Sez. 6, n. 17026/2019, che — in tema di servitù (istituto affine per il profilo della trascrizione) — enuncia il principio per cui l’opponibilità di un vincolo ai terzi aventi causa del fondo va valutata con esclusivo riguardo al contenuto della nota di trascrizione: le indicazioni nella nota devono consentire di individuare, senza margini di equivocità, gli estremi essenziali del negozio, i beni cui si riferisce, nonché l’essenza e la natura del diritto costituito. Non è sufficiente la trascrizione in astratto, né la conoscenza di fatto del terzo acquirente, in assenza di adeguata descrizione nella nota. Sebbene il precedente riguardi la servitù, il principio si applica per analogia alla rendita fondiaria ex art. 1863 c.c., il cui titolo costitutivo è soggetto a trascrizione ex art. 2643, n. 4, c.c.: la rendita fondiaria non è opponibile al terzo acquirente del fondo se la nota di trascrizione non descrive in modo univoco gli elementi essenziali del vincolo.
Coordinamento normativo
| Norma | Contenuto rilevante |
| Art. 2643, n. 4, c.c. | Trascrizione del contratto di rendita fondiaria |
| Art. 1864 c.c. | Garanzia ipotecaria obbligatoria per la rendita semplice |
| Art. 1865 c.c. | Termine massimo di divieto di riscatto: 30 anni (fondiaria), 10 anni (semplice) |
| Art. 959 c.c. | Enfiteusi: distinzione dal canone enfiteutico |
| Art. 1350, n. 7, c.c. | Forma scritta ad substantiam per i contratti che trasferiscono immobili |
Art. 1864 c.c. — Garanzia della rendita semplice
Art. 1864 (Garanzia della rendita semplice)
«La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca sopra un immobile; altrimenti il capitale è ripetibile.»
Analisi della norma
L’art. 1864 c.c. impone al debitore della rendita semplice — cioè di quella costituita mediante cessione di capitale — di garantire la propria obbligazione con ipoteca su un immobile. La ratio è la tutela del beneficiario: nella rendita fondiaria, la garanzia naturale è il fondo già acquisito dal debitore; nella rendita semplice, invece, il creditore conserva solo un diritto di credito personale contro il debitore, privo di ancoraggio reale, e abbisogna quindi di una garanzia reale esterna.
Conseguenza del mancato rilascio della garanzia ipotecaria: la norma prevede la ripetibilità del capitale, ossia il creditore di rendita può chiedere la restituzione del capitale ceduto in luogo della continuazione del rapporto di rendita. Questa è un’eccezione alla struttura sinallagmatica del contratto: il legislatore ritiene che, senza garanzia, il contratto sia privo di equilibrio e consente al beneficiario di recedere dallo schema della rendita e recuperare il capitale.
La garanzia ipotecaria deve essere adeguata: il creditore può esigere che l’ipoteca sia iscritta su un immobile di valore sufficiente a coprire il capitale capitalizzato al tasso legale (v. art. 1866). Se la garanzia si riduce per deterioramento del bene o per altre cause, il debitore deve integrare o sostituire la garanzia, pena il riscatto forzoso ex art. 1867, n. 2, c.c.
Coordinamento normativo
| Norma | Contenuto rilevante |
| Artt. 2808 ss. c.c. | Regime dell’ipoteca volontaria |
| Art. 1867, n. 2, c.c. | Riscatto forzoso per mancata prestazione o riduzione della garanzia |
| Art. 1869 c.c. | Applicazione alle altre prestazioni perpetue |
Art. 1865 c.c. — Diritto di riscatto della rendita perpetua
Art. 1865 (Diritto di riscatto della rendita perpetua)
«La rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria. Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria. Può anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non può eccedere l’anno. Se sono convenuti termini più lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.»
Inquadramento sistematico
L’art. 1865 c.c. disciplina il diritto di riscatto volontario del debitore di rendita: il meccanismo attraverso cui il debitore può unilateralmente liberarsi dall’obbligazione perpetua mediante il pagamento del capitale di riscatto. È una norma di ordine pubblico economico, inderogabile nel senso che l’eventuale clausola di irredimibilità assoluta è nulla (il debitore non può rinunciare al diritto di riscatto in modo definitivo), ma derogabile entro i limiti temporali fissati dalla legge.
Analisi della norma
Irredimibilità assoluta: divieto
Il co. 1 afferma il principio di redimibilità necessaria: la rendita è sempre riscattabile dal debitore, anche contro la volontà del creditore, e nessuna convenzione contraria può escludere definitivamente tale diritto. La ratio è l’incompatibilità con i principi dell’ordinamento di un’obbligazione perpetua e inestinguibile a carico del debitore.
Patto di irredimibilità temporanea (co. 2)
Le parti possono tuttavia concordare che il riscatto non sia esercitabile:
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Durante la vita del beneficiario: questa clausola trasforma di fatto la rendita in istituto simile alla rendita vitalizia; è ammessa solo per la rendita fondiaria (data la sua maggiore complessità reale).
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Prima di un certo termine: massimo 10 anni per la rendita semplice, massimo 30 anni per la rendita fondiaria. Termini più lunghi si riducono automaticamente (co. 4) a quelli legali, senza bisogno di declaratoria giudiziale.
Patto di preavviso (co. 3)
Le parti possono concordare che il debitore, prima di esercitare il riscatto, debba darne preavviso al beneficiario, in modo che quest’ultimo possa organizzarsi per impiegare il capitale. Il termine di preavviso non può eccedere un anno; termini più lunghi si riducono automaticamente all’anno.
Meccanismo di riduzione automatica (co. 4)
I termini di irredimibilità e di preavviso eccedenti i massimi legali si riducono di diritto ai limiti di legge. Non è necessaria un’apposita domanda giudiziale: la riduzione opera ipso iure.
Coordinamento normativo
| Norma | Contenuto rilevante |
| Art. 1866 c.c. | Modalità di calcolo e di esercizio del riscatto |
| Art. 1867 c.c. | Riscatto forzoso ad iniziativa del creditore |
| Art. 1872 c.c. | Rendita vitalizia: il riscatto è escluso perché l’obbligazione si estingue con la morte |
Art. 1866 c.c. — Esercizio del riscatto
Art. 1866 (Esercizio del riscatto)
«Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell’interesse legale. Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.»
Analisi della norma
Formula di capitalizzazione
Il riscatto si esegue con il pagamento al creditore di una somma pari alla capitalizzazione della rendita annua al tasso di interesse legale. La formula è:
Capitale di riscatto = Rendita annua / Tasso di interesse legale
Es.: rendita annua di € 1.000; tasso legale 5%: capitale di riscatto = 1.000 / 0,05 = € 20.000.
Il tasso di interesse legale è quello vigente al momento del riscatto (art. 1284 c.c.), fissato annualmente con decreto del Ministro dell’Economia. Le oscillazioni del tasso legale incidono quindi direttamente sull’importo del riscatto: un tasso basso comporta un capitale di riscatto elevato, e viceversa.
Leggi speciali
Il co. 2 rinvia alle leggi speciali per le modalità del riscatto. Le principali leggi speciali di riferimento sono:
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L. 22 luglio 1966, n. 614 e successive modifiche: disciplina il riscatto delle rendite fondiarie agrarie.
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D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641: regime fiscale delle rendite perpetue.
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Per le rendite dello Stato (art. 1871), le leggi speciali sul debito pubblico prevedono un regime completamente autonomo.
Coordinamento normativo
| Norma | Contenuto rilevante |
| Art. 1284 c.c. | Tasso di interesse legale: base di calcolo del capitale di riscatto |
| Art. 1865 c.c. | Presupposti del diritto di riscatto |
| Art. 1867 c.c. | Riscatto forzoso: stessa formula di capitalizzazione |
Art. 1867 c.c. — Riscatto forzoso
Art. 1867 (Riscatto forzoso)
«Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto: 1) se è in mora nel pagamento di due annualità di rendita; 2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza; 3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui è garantita la rendita è diviso fra più di tre persone.»
Inquadramento sistematico
L’art. 1867 c.c. disciplina il riscatto forzoso (o coattivo): il creditore di rendita può pretendere che il debitore proceda al riscatto nei tre casi tassativamente elencati. Il riscatto forzoso è il rimedio del creditore contro i comportamenti del debitore che mettono in pericolo la stabilità del rapporto o la riscuotibilità della rendita. Non si tratta di risoluzione del contratto, ma di conversione forzata del rapporto di rendita perpetua in obbligazione di pagamento del capitale di riscatto (calcolato ex art. 1866).
Analisi della norma
Mora nel pagamento di due annualità (n. 1)
L’inadempimento rilevante è la mora nel pagamento di due annualità consecutive (o cumulate). La norma richiede che il debitore sia già costituito in mora: il semplice ritardo non costituisce di per sé presupposto sufficiente senza previa intimazione. L’inadempimento grave di due annualità giustifica la conversione del rapporto.
Casistica pratica: nella prassi agraria storica, il caso più frequente di riscatto forzoso per inadempimento è stato quello delle rendite fondiarie agrarie in cui il concessionario/debitore smetteva di corrispondere le annualità. La giurisprudenza in materia è prevalentemente storica (anni ’50–’70) e riguarda le rendite fondiarie rurali.
Mancata prestazione o diminuzione delle garanzie (n. 2)
Il debitore che non presta le garanzie promesse (tipicamente l’ipoteca ex art. 1864 nella rendita semplice) o le cui garanzie già date vengono meno (es. per deterioramento dell’immobile ipotecato, per perdita di valore del bene) e che non provvede a sostituirle con garanzie di uguale sicurezza, può essere costretto al riscatto.
Il creditore deve previamente diffidare il debitore a ripristinare la garanzia entro un termine congruo prima di poter agire per il riscatto forzoso.
Frazionamento eccessivo del fondo (n. 3)
Se, per effetto di alienazioni successive o divisioni ereditarie, il fondo su cui è garantita la rendita viene a essere diviso tra più di tre persone, il creditore può esigere il riscatto. La ratio è la difficoltà pratica di gestire il rapporto di rendita quando il debitore si moltiplica per effetto delle successioni: la rendita graverebbe pro-quota su più fondi distinti con pluralità di debitori, rendendo estremamente complessa la riscossione.
Coordinamento normativo
| Norma | Contenuto rilevante |
| Art. 1864 c.c. | Garanzia ipotecaria della rendita semplice (rilevante per il n. 2) |
| Art. 1866 c.c. | Calcolo del capitale di riscatto |
| Art. 1868 c.c. | Riscatto per insolvenza del debitore |
| Art. 1453 c.c. | Risoluzione per inadempimento: rimedio alternativo (ma il riscatto forzoso è lex specialis) |
Art. 1868 c.c. — Riscatto per insolvenza del debitore
Art. 1868 (Riscatto per insolvenza del debitore)
«Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d’insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l’acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo.»
Analisi della norma
Insolvenza come causa autonoma di riscatto forzoso
L’art. 1868 c.c. prevede un’ulteriore ipotesi di riscatto forzoso: lo stato di insolvenza del debitore di rendita. L’insolvenza rileva in senso oggettivo (incapacità del debitore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni), non necessariamente come procedura concorsuale aperta. Anche la semplice situazione di dissesto patrimoniale grave, senza dichiarazione di fallimento, potrebbe rientrare nella fattispecie.
1.2 L’eccezione: accollo del debito da parte dell’acquirente del fondo
La norma prevede un’importante eccezione alla regola del riscatto per insolvenza: se il fondo su cui era garantita la rendita è stato alienato a un terzo, e il terzo acquirente si è accollato il debito di rendita o si dichiara pronto ad assumerlo, il riscatto non ha luogo. Il creditore di rendita non può pretendere il riscatto se ha un debitore nuovo (il terzo acquirente) patrimonialmente affidabile. La logica è che il creditore non ha interesse al riscatto se la rendita è garantita da un soggetto solvente.
L’accollo del debito di rendita da parte dell’acquirente del fondo richiede il rispetto delle forme previste per l’accollo (art. 1273 c.c.) e, per la rendita fondiaria, va annotato in margine alla trascrizione del titolo costitutivo.
Coordinamento normativo
| Norma | Contenuto rilevante |
| Art. 1273 c.c. | Accollo del debito di rendita da parte del terzo acquirente |
| Art. 1867 c.c. | Riscatto forzoso per inadempimento e mancanza di garanzie |
| Artt. 2086-2087 c.c. / D.Lgs. 14/2019 | Stato di crisi e insolvenza dell’impresa: interazione con il CCII |
Art. 1869 c.c. — Altre prestazioni perpetue
Art. 1869 (Altre prestazioni perpetue)
«Le disposizioni degli articoli 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà.»
Analisi della norma
L’art. 1869 c.c. estende l’applicazione delle norme più importanti del Capo XVIII — artt. 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 — a ogni altra annua prestazione perpetua, indipendentemente dal titolo (contratto, atto unilaterale, atto testamentario). Si tratta di una norma di chiusura del sistema.
Ambito soggettivo di applicazione
La disposizione copre:
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Legati di rendita perpetua disposti per atto testamentario: il testatore può imporre agli eredi l’obbligo di corrispondere annualità perpetue a favore di soggetti terzi. L’erede che si trovi nella situazione contemplata dagli artt. 1867–1868 può essere costretto al riscatto.
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Oneri perpetui costituiti in contratti diversi dalla rendita tipica (es. canone superficiario ex art. 952 c.c., quando abbia carattere perpetuo e pecuniario).
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Donazioni con oneri perpetui: la donazione con onere può prevedere prestazioni annue perpetue a carico del donatario.
Norme escluse dall’estensione
L’art. 1869 rinvia agli artt. 1864–1868 ma non all’art. 1861 (nozione), all’art. 1862 (norme applicabili) e all’art. 1863 (rendita fondiaria/semplice). Ciò significa che le “altre prestazioni perpetue” non devono necessariamente avere quale corrispettivo un’alienazione immobiliare o una cessione di capitale: possono avere qualsiasi causa, purché si tratti di obbligazione annua e perpetua.
Coordinamento normativo
| Norma | Contenuto rilevante |
| Art. 647 c.c. | Legato obbligatorio: applicazione dell’art. 1869 ai legati di rendita |
| Art. 952 c.c. | Costituzione del diritto di superficie: canone superficiario come prestazione perpetua analoga |
| Art. 959 c.c. | Canone enfiteutico: obbligazione periodica propter rem |
Art. 1870 c.c. — Ricognizione
Art. 1870 (Ricognizione)
«Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento, trascorsi nove anni dalla data del precedente.»
Analisi della norma
L’art. 1870 c.c. disciplina il diritto di ricognizione del creditore di rendita: il diritto di ottenere, ogni nove anni, dal debitore un nuovo documento che attesti e ricognosca il rapporto di rendita. Il meccanismo ha una funzione probatoria e di aggiornamento: consente al creditore (o ai suoi eredi) di disporre di una prova rinnovata e aggiornata dell’esistenza del debito, superando eventuali problemi di conservazione del titolo originario nel corso dei decenni.
Presupposto: la prestazione deve essere tale da dover o poter durare oltre i dieci anni. La rendita perpetua soddisfa sempre questo requisito per definizione. Rientrano nell’ambito della norma anche le “altre prestazioni perpetue” ex art. 1869, oltre che le rendite vitalizie di durata incerta (art. 1872).
Periodicità: la ricognizione può essere richiesta ogni nove anni dall’ultima (il dies a quo è la data del precedente documento, non quella del contratto originario).
Onere economico: le spese per il nuovo documento sono a carico del debitore, a tutela del creditore che altrimenti potrebbe essere disincentivato a richiedere la ricognizione per ragioni economiche.
Coordinamento normativo
| Norma | Contenuto rilevante |
| Art. 2700 c.c. | Forza probatoria dell’atto pubblico: la ricognizione ha spesso forma di atto pubblico |
| Art. 1988 c.c. | Promessa di pagamento e ricognizione di debito: effetti probatori analoghi |
| Art. 1869 c.c. | Applicazione alle altre prestazioni perpetue |
Art. 1871 c.c. — Rendite dello Stato
Art. 1871 (Rendite dello Stato)
«Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.»
Analisi della norma
L’art. 1871 c.c. esclude integralmente l’applicazione delle disposizioni del Capo XVIII alle rendite emesse dallo Stato. La ratio è duplice: (a) le rendite statali sono disciplinate da un corpo normativo speciale autonomo (legislazione sul debito pubblico) che ne regola emissione, circolazione, rimborso e trattamento fiscale in modo organico e differenziato; (b) la struttura pubblica del rapporto rende inapplicabili istituti privatistici come il riscatto forzoso, la garanzia ipotecaria e la ricognizione.
Le principali leggi speciali che disciplinano le rendite dello Stato sono:
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R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato): norme generali sulla gestione del debito pubblico.
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D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394 e successive modifiche: disciplina delle emissioni di titoli di Stato.
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Le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e del Dipartimento del Tesoro che regolano le singole emissioni.
Rendite consolidate: l’istituto delle rendite consolidate (titoli del debito pubblico perpetuo, non rimborsabili a scadenza, con pagamento periodico di cedola) è disciplinato da leggi speciali e non è soggetto ai limiti di irredimibilità, alla capitalizzazione al tasso legale e agli altri meccanismi codicistici.
Coordinamento normativo
| Norma | Contenuto rilevante |
| D.Lgs. 394/2003 | Emissioni di titoli di Stato: regime speciale |
| Art. 810 c.c. | I titoli di Stato sono beni mobili |
| Art. 2043 c.c. | Responsabilità dello Stato per inadempimento di obbligazioni di debito pubblico: regime speciale |
Tavola sinottica dei precedenti citati
| N. | Autorità | Numero | Anno | Articolo | Tema |
| 1 | Cass. Sez. 6 civ. | n. 17026 | 2019 | Opponibilità ai terzi di vincoli su immobili mediante trascrizione: la nota di trascrizione deve descrivere univocamente gli elementi essenziali del diritto costituito; applicabile per analogia alla rendita fondiaria ex art. 1863 c.c. |