Art. 1427.
Errore, violenza e dolo
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, puo' chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1427.
Errore, violenza e dolo
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, puo' chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.
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