Art. 768-quinquies c.c. Vizi del consenso

Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.

L’azione si prescrive nel termine di un anno.

Funzione della norma

L’art. 768-quinquies c.c. disciplina una specifica azione di impugnazione del patto di famiglia per vizi del consenso, e va letto in collegamento con la nozione del patto dettata dall’art. 768-bis c.c., con la forma dell’atto pubblico richiesta dall’art. 768-ter c.c., con la partecipazione necessaria e la liquidazione dei legittimari previste dall’art. 768-quater c.c., nonché con la tutela dei legittimari non partecipanti o sopravvenuti regolata dall’art. 768-sexies c.c. Il suo oggetto, però, resta circoscritto all’annullabilità per errore, violenza o dolo, mediante rinvio agli artt. 1427 e seguenti c.c., e non si estende alla generalità delle invalidità o dei rimedi risolutori del patto.

Il bilanciamento tra tutela del consenso e stabilità del patto

La funzione pratica della norma è consentire al partecipante il cui consenso sia stato viziato di reagire contro il patto, ma entro un termine eccezionalmente breve, così da contemperare la tutela dell’integrità del consenso con l’esigenza, tipica del patto di famiglia, di stabilizzare rapidamente il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni e le correlate liquidazioni familiari.

I vizi rilevanti secondo i criteri generali del contratto

Il rinvio agli artt. 1427 e seguenti c.c. comporta che rilevino, nel patto di famiglia, l’errore, la violenza e il dolo secondo i criteri generali, ma applicati a un contratto plurilaterale complesso e funzionalizzato al passaggio generazionale: l’errore deve essere essenziale e riconoscibile ai sensi degli artt. 1428 e 1429 c.c., il dolo rileva quando sia determinante ai sensi dell’art. 1439 c.c., e la violenza deve integrare la pressione morale qualificata delineata dagli artt. 1435 e 1437 c.c., con esclusione del mero timore reverenziale.

Il termine di prescrizione

L’azione si prescrive nel termine di un anno, sensibilmente più breve rispetto al termine ordinario di cinque anni previsto per l’annullamento dei contratti in generale: tale abbreviazione riflette l’esigenza di stabilizzare rapidamente gli effetti del patto di famiglia, coerentemente con la funzione di definitività e non contestabilità che la disciplina complessiva attribuisce all’operazione una volta perfezionata.

Errori frequenti

  • Applicare al patto di famiglia il termine di prescrizione ordinario quinquennale previsto per l’annullamento dei contratti. La norma speciale prevede un termine di un solo anno.
  • Ritenere rilevante il mero timore reverenziale ai fini dell’impugnazione per violenza. Occorre una pressione morale qualificata secondo i criteri generali degli artt. 1435 e 1437 c.c.
  • Estendere l’ambito dell’art. 768-quinquies c.c. a rimedi diversi dall’annullamento per vizi del consenso. La norma è circoscritta a errore, violenza e dolo, e non ricomprende altre cause di invalidità o di risoluzione del patto.

Cosa fare

Va verificata, per l’impugnazione del patto di famiglia, la sussistenza di un vizio del consenso qualificato secondo i criteri generali degli artt. 1427 e seguenti c.c., riferito a errore essenziale e riconoscibile, dolo determinante o violenza qualificata.

Va rispettato rigorosamente il termine di prescrizione annuale, sensibilmente più breve di quello ordinario, per la proposizione dell’azione di impugnazione.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *