Silenzio della P.A. e sopravvenuta carenza di interesse nel procedimento di VIA (TAR Sicilia n. 1776 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di accertamento del silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., l’interesse a ricorrere permane finché dura l’inerzia dell’amministrazione. Esso costituisce condizione dell’azione e deve sussistere fino alla decisione. L’adozione, in corso di giudizio, di un comportamento o di un atto esplicito in risposta all’istanza rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Il principio opera anche quando il privato integri la domanda e l’amministrazione, di conseguenza, riapra il procedimento e ne curi la pubblicazione, non essendo allora configurabile alcuna ingiustificata inerzia.
Il Fatto
La società ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica — Direzione Generale Valutazioni Ambientali. La società lamentava l’omesso rilascio del parere di valutazione di impatto ambientale, l’omessa predisposizione dello schema di provvedimento VIA e la mancata conclusione della conferenza dei servizi, con conseguente richiesta di condanna all’adozione del provvedimento unico ambientale ex art. 27 d.lgs. n. 152/2006 e al rimborso della metà dei diritti di istruttoria ex art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006.
Costituitasi l’amministrazione, è emerso che nelle more la società aveva trasmesso integrazioni documentali e che la Direzione Generale aveva pubblicato la documentazione, riaprendo i termini per consultazioni e controdeduzioni. La ricorrente ha quindi chiesto il rinvio della trattazione, invocando ragioni di economia processuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto la richiesta di rinvio. Ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., il differimento è ammesso solo per casi eccezionali, non ravvisabili quando l’istanza sia motivata in modo generico con ragioni di economia processuale e non suffragata da elementi giustificativi, neppure dopo il rilievo della possibile improcedibilità.
Nel merito, il Tribunale rileva che dopo la proposizione del gravame l’interessata ha depositato le integrazioni relative agli elaborati di rete e l’amministrazione ha provveduto alla pubblicazione della documentazione ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 152/2006, riaprendo i termini per consultazioni e controdeduzioni. Un comportamento siffatto è incompatibile con la contestata inerzia.
Sul piano dei principi, nei procedimenti ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. l’interesse a ricorrere dell’istante persiste finché perdura l’inerzia e l’amministrazione non abbia espressamente provveduto. Trattandosi di condizione dell’azione, essa deve permanere fino alla decisione. L’adozione di un atto o di un comportamento esplicito in risposta all’istanza rende perciò il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio precisa che l’obbligo di provvedere sussiste anche a fronte di domande incomplete, con conseguente onere di soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241/1990. Nondimeno, quando il privato integri l’istanza e l’amministrazione si attivi nei termini, non è possibile predicare un’inerzia ingiustificata: l’attivazione successiva esclude la configurabilità del silenzio.
Il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento del ricorso — l’integrazione dell’istanza e la riapertura del procedimento — rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza, venendo meno l’utilità della pronuncia avverso l’iniziale silenzio. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile e le spese sono compensate in ragione dell’esito in rito e della peculiarità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.