Spese di lite e accoglimento parziale: no soccombenza della parte vittoriosa (Cass. civ. Sez. II n. 4327 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza. Quest’ultima è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi. Ne consegue che la parte la cui domanda sia stata accolta, seppure in misura inferiore alla pretesa, non può essere condannata al pagamento delle spese in favore della controparte; l’esito può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale, ove ricorrano gli altri presupposti dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.

Il Fatto

Un avvocato cita in giudizio il proprio cliente davanti al Tribunale per ottenere il compenso dell’attività professionale prestata in una controversia di lavoro, comprensivo della fase ex art. 28 l. n. 794/1942. Il cliente si costituisce, contesta il fondamento della pretesa e chiede di chiamare in causa il terzo difensore, anch’egli incaricato della medesima assistenza.

Il Tribunale accoglie in parte la domanda, liquidando una somma nettamente inferiore a quella richiesta, e compensa le spese per un quarto, ponendo il residuo a carico dell’attore professionista. La Corte d’appello conferma la condanna del cliente e aggiunge accessori, IVA e interessi, ma pone integralmente a carico dell’appellante le spese del grado, in favore di entrambi gli appellati. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi relativi alla liquidazione del compenso e quelli dedicati alla pronuncia sulle spese. Quanto ai primi, il ricorrente denuncia il malgoverno dell’art. 2729 cod. civ. e l’uso di indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La Corte ribadisce che il ragionamento presuntivo è valido solo in presenza di una pluralità di elementi univocamente convergenti, mentre la sommatoria di dati in sé insignificanti non assume rilevanza.

Sul punto decisivo, la Corte richiama l’art. 6 della legge professionale forense n. 794 del 1942: in caso di incarico conferito a più avvocati, ciascuno ha diritto al compenso solo per l’opera effettivamente prestata e per gli atti personalmente compiuti. Tale attività, in caso di contestazione del cliente, deve essere dimostrata dal professionista, sul quale grava il relativo onere della prova. La mancata contestazione da parte del terzo chiamato non esonera dall’onere, trattandosi di circostanza non idonea a fondare una presunzione.

Le censure di motivazione apparente sono respinte. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. a opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, il sindacato di legittimità è ridotto al minimo costituzionale. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, mentre resta esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Nel caso concreto la sentenza è adeguatamente argomentata.

La Corte accoglie invece i motivi dedicati alle spese. Il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 32061 del 2022, esclude la reciproca soccombenza quando la domanda, unica e articolata in un solo capo, sia accolta in misura ridotta. La Corte d’appello si è discostata da tale regola, condannando alle spese il professionista la cui domanda era stata comunque accolta. La sentenza è quindi cassata sul punto, con rinvio alla medesima Corte di merito in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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