Evocazione IGP e uso dei singoli termini non geografici (Cass. civ. Sez. I n. 4323 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’evocazione di una indicazione geografica protetta di cui all’art. 13, par. 1, lett. b), Reg. (UE) n. 1151/2012 ricorre quando il termine impiegato per designare un prodotto di un operatore terzo induca il consumatore a richiamare alla mente, come immagine di riferimento, il prodotto che fruisce della denominazione tutelata. L’evocazione può sussistere anche in assenza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti, poiché ciò che rileva è l’associazione di idee nell’ambito del consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. La protezione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» IGP non si estende all’utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa. L’accertamento dell’evocazione è riservato al giudice nazionale e si fonda su una valutazione globale degli elementi del caso concreto.

Il Fatto

Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena agisce contro una società che commercializza un prodotto contraddistinto dal termine «balsamico», lamentando la contraffazione del marchio IGP e la concorrenza sleale confusoria. Il Tribunale respinge le domande; la Corte di appello di Trieste rigetta il gravame, rilevando che la presenza del termine «balsamico» non determina confusione per evocazione, in ragione della diversità della denominazione, del rilievo del termine «Asperum» e della percezione del pubblico circa la diversità di origine dei prodotti.

Il ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, contestando in particolare l’esito assolutorio e il modo in cui il giudice di merito ha inteso la tutela dell’indicazione geografica. La società resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il quadro del Reg. (UE) n. 1151/2012, che protegge le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche per garantirne un uso corretto ed evitare pratiche ingannevoli nonché fenomeni di usurpazione, imitazione ed evocazione. Richiama l’art. 5 sui requisiti di riconoscimento e l’art. 13, par. 1, che distingue le lettere da a) a d): l’impiego diretto o indiretto della denominazione registrata (lett. a) e le fattispecie che non utilizzano né direttamente né indirettamente il nome tutelato (lett. da b a d).

Sul punto richiama la costante giurisprudenza europea, tra cui Corte Giust. UE 4 dicembre 2019, causa C-432/19, che ha precisato come la protezione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» non si estenda all’uso dei singoli termini non geografici; Corte Giust. UE 17 dicembre 2020, causa C-490/19; Corte Giust. UE 7 giugno 2018, causa C-44/17; e, sul piano domestico, Cass. n. 10350 del 2024.

Quanto al secondo motivo, prioritario per ragioni logico-giuridiche, la Corte lo dichiara infondato. La nozione di evocazione incorpora l’ipotesi in cui il termine designante un prodotto richiami alla mente del consumatore l’immagine del prodotto tutelato; essa può prescindere dal pericolo di confusione. La Corte territoriale, pur con terminologia non sempre appropriata, ha accertato l’insussistenza dell’evocazione considerando le differenze dei segni e delle caratteristiche dei prodotti.

Il terzo, il quarto e il quinto motivo sono dichiarati inammissibili, perché muovono da una lettura non corretta della sentenza impugnata: la Corte d’appello non ha affermato che l’evocazione richieda il richiamo completo della denominazione comprensiva della parte geografica, né che il Considerando 10 del Reg. (CE) n. 583/2009 abbia derogato alla disciplina sull’evocazione.

L’ultimo motivo è infondato: la decisione implicita della Corte territoriale sull’inesistenza di atti di concorrenza sleale esclude l’omessa pronuncia dedotta. Il primo motivo è inammissibile per la resistenza della seconda ratio decidendi. La Corte rigetta quindi la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, poiché l’accertamento sull’evocazione spetta al giudice nazionale. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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