Esonero spese per dichiarazione reddituale: no condanna a spese lite e CTU (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5475 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parte che rende la dichiarazione prescritta ai fini dell’esonero dalle spese di lite, ai sensi dell’art. 152 att. c.p.c., non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari. Il divieto di condanna opera anche con riguardo alla rifusione delle spese di consulenza tecnica d’ufficio, che non possono gravare sul ricorrente che versi nelle condizioni reddituali previste dalla norma. La regola incontra deroga solo nel caso di cui all’art. 96, comma 1°, c.p.c., ovvero quando la pretesa sia manifestamente infondata e temeraria.

Il Fatto

Il Tribunale di Civitavecchia, con decreto del 21.11.2023, ha omologato le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo eseguito su ricorso di una ricorrente e ha condannato quest’ultima alla rifusione delle spese di lite e di CTU. Il giudice di merito ha ritenuto che la dichiarazione resa ai fini dell’esonero non riguardasse l’anno precedente alla pronuncia.

Avverso tale statuizione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 111, comma 7°, Cost., in relazione all’art. 152 att. c.p.c.. L’INPS è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene alla possibilità di condannare alle spese la parte ammessa al beneficio dell’esonero per effetto della dichiarazione reddituale prescritta dalla norma processuale previdenziale.

La Corte accerta che la ricorrente aveva allegato al ricorso introduttivo, depositato nell’aprile 2022, una dichiarazione sottoscritta personalmente con la quale affermava di trovarsi nelle condizioni di esenzione previste dalla legge, precisando l’importo del reddito familiare imponibile Irpef per l’anno 2020/21.

Su questa base il Collegio rileva che il giudice di merito ha erroneamente gravato la ricorrente delle spese di lite. L’art. 152 att. c.p.c. prevede testualmente che la parte che rende la prescritta dichiarazione “non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari”, salvo che ricorra il caso di cui all’art. 96, comma 1°, c.p.c.

Il medesimo principio vale per la condanna alla rifusione delle spese di consulenza tecnica d’ufficio. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui anche tali spese non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali indicate dall’art. 152 att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria (Cass. n. 16515 del 2016 e successive conformi).

Il ricorso è pertanto accolto e il decreto impugnato è cassato senza rinvio nella parte in cui ha disposto la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e di CTU. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate e distratte come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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