Opzione per il sistema contributivo: forma scritta e comunicazione all’INPS non surrogabili dall’Uniemens (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15453 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’opzione di cui all’art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995 è un negozio unilaterale, necessariamente recettizio, idoneo a determinare la scelta del sistema di calcolo del futuro trattamento pensionistico. Essa integra un diritto potestativo del lavoratore, il cui valido esercizio richiede una manifestazione di volontà espressa in forma scritta e indirizzata all’Ente previdenziale, nella cui sfera giuridica è destinata a produrre effetti. Le indicate modalità di forma non sono surrogabili dalla comunicazione mensile datoriale dei flussi Uniemens. La conoscenza acquisita aliunde dall’INPS e la successiva ratifica non possono supplire alla dichiarazione che deve esternare direttamente il lavoratore, restando estranea ogni questione concernente un potere rappresentativo conferito al datore di lavoro.
Il Fatto
Una società datrice di lavoro contestava la pretesa dell’INPS, fondata sull’inapplicabilità del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 a una lavoratrice con anzianità contributiva antecedente al gennaio 1996. Il Tribunale aveva accolto le domande della società, ma la Corte d’appello di Napoli, in riforma, le aveva respinte, ritenendo che l’opzione per il sistema contributivo non fosse stata validamente esercitata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi volti a censurare la valutazione circa l’esercizio del diritto di opzione. La ricorrente sosteneva che l’indicazione nei flussi Uniemens del regime contributivo applicato e la conoscenza acquisita aliunde dall’INPS fossero idonee modalità di comunicazione dell’opzione esercitata.
La Suprema Corte richiama il principio di diritto enunciato da Cass. n. 17703/2025, cui si è attenuta la Corte territoriale. L’opzione è un negozio unilaterale recettizio che, per la portata della scelta, i riflessi pubblicistici e le esigenze di certezza, impone la forma scritta ad substantiam e la comunicazione diretta all’Ente previdenziale. I flussi Uniemens, non riportando alcuna manifestazione di volontà del lavoratore, non possono surrogare tale dichiarazione.
La Corte ha disatteso anche l’eccezione di inammissibilità dell’appello, ritenendo l’atto di gravame dotato di specifici motivi idonei a consentire il riesame della questione. Ha dichiarato inammissibile la censura fondata sull’art. 1 della legge n. 689/1981, concernente materia diversa, e quella relativa all’omesso esame dell’estratto conto previdenziale, priva di argomentazioni idonee a censurare il dato fattuale dell’omessa contribuzione.
Infine, ha ritenuto infondati i motivi riguardanti l’omessa ammissione della prova testimoniale, vertendo su una circostanza che non può essere provata per testi, e manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata, alla luce del bilanciamento d’interessi operato dalla giurisprudenza di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.