Art. 20.

Art. 20.

Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione

Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

Potrebbero interessarti anche

LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO I — DEGLI ORGANI GIUDIZIARI › CAPO I — Del giudice › Sezione III — Della competenza per territorio