Opposizione a precetto: senza elezione di domicilio decide il giudice del luogo di notificazione (Trib. Palermo 14 gennaio 2026)
Tribunale di Palermo, Quinta Sezione civile, ordinanza del 14 gennaio 2026 (R.G. n. 14122/2024) — Giudice dott.ssa Emanuela Piazza
Il principio
L’opposizione a precetto si propone davanti al giudice competente per l’esecuzione; se il creditore non elegge domicilio nel precetto ai sensi dell’art. 480 c.p.c., la competenza appartiene al tribunale del luogo in cui il precetto è stato notificato.
Il fatto
La convenuta eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo e gli opponenti aderivano all’eccezione. Nel precetto il creditore non aveva eletto domicilio nel circondario palermitano; l’unico immobile menzionato e la residenza dei debitori si trovavano invece nel circondario del Tribunale di Catania.
La motivazione
Il Tribunale ha rilevato che, in mancanza dell’elezione di domicilio prevista dall’art. 480 c.p.c., assume rilievo il luogo di notificazione del precetto. Poiché la notificazione era avvenuta presso la residenza dei debitori nel Comune di Tremestieri e l’unico immobile indicato ricadeva nello stesso circondario, la competenza è stata attribuita al Tribunale ordinario di Catania, anche alla luce degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. A tale giudice è stato rimesso l’esame delle ulteriori domande.
Implicazioni pratiche
Nell’individuare il foro dell’opposizione occorre verificare anzitutto se il precetto contenga una valida elezione di domicilio. In sua assenza, il luogo della notificazione e gli elementi che individuano il giudice dell’esecuzione determinano la competenza territoriale.